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Sanzioni civili per omissione e per evasioni contributive, le indicazioni dell’INAIL

15 Ottobre 2024 by Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite le istruzioni operative sul nuovo regime che decorre dal 1° settembre 2024 (INAIL, circolare 10 ottobre 2024, n. 31).

L’INAIL, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio derivante dalle modifiche apportate all’articolo 116, commi 8 (omissioni ed evasioni contributive), 10 (oggettive incertezze) e 15 (riduzione delle sanzioni civili) della Legge n. 388/2000 dall’ articolo 30, commi da 1 a 4 del D.L. n. 19/2024, far data dal 1° settembre 2024.

Sanzioni civili per omissioni contributive

Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge in esame, per le omissioni contributive dal 1° settembre 2024 viene applicato il seguente regime:
– se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, è dovuta la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento;
– negli altri casi, continua a essere dovuta la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

Sanzioni civili per evasioni contributive

Il regime sanzionatorio per l’evasione contributiva, anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 19/2024, continua a comportare l’applicazione di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%, con il tetto del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
La riforma, inoltre, conferma il regime più favorevole in caso di spontanea regolarizzazione prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e,
comunque, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi o premi purché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia spontanea.
In questa fattispecie continua ad applicarsi, in luogo della sanzione per evasione, la sanzione civile prevista per le omissioni contributive, pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.
Il predetto regime favorevole è stato ulteriormente esteso dal decreto-legge in esame che ha introdotto la nuova fattispecie della spontanea regolarizzazione prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi e premi, a condizione che il
versamento avvenga in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia. 

In questo caso si applica, in luogo della sanzione per evasione, una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.
In entrambe le ipotesi di pagamento, entro trenta o novanta giorni, la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

Infine, nella circolare in commento, vengono contemplati anche i casi delle sanzioni civili per situazioni debitorie rilevate d’ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive e delle sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze.

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