• Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

Studio Trimarco & Partners

Consulenza alle imprese dal 1957

  • Chi siamo
  • Servizi
  • Contatti
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • NEWS|MEDIAZIONE
  • Scadenzario
  • Area riservata

CCNL Istituzioni Socio Assist. (Anaste-Confsal): cambia la disciplina dell’apprendistato

15 Giugno 2023 by Teleconsul Editore S.p.A.

Con il verbale sottoscritto il 28 aprile scorso sono state introdotte modifiche all’istituto dell’apprendistato e della malattia

E’ stato diffuso nei giorni scorsi il verbale sottoscritto il 28 aprile 2023 da Anaste e Ciu, Snalv Confsal, Confsal, Cse, Cse Sanità, Cse Fulscam, ad integrazione e sostituzione di alcuni istituti disciplinati nel CCNL del 27 dicembre 2022.
In primo luogo si segnala che, in relazione alla disciplina dell’apprendistato (art. 22), sono state aggiornate le progressioni retributive, ossia:
–  per contratti di durata fino a 12 mesi per le qualifiche dal liv. 1 a 5: dal 1° al 6° mese: 90% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire; dal 7° mese: 95% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire;
– per contratti di durata fino a 32 mesi per le qualifiche dal liv. 6 a 10; dal 1° al 28° mese: 90% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire; dal 29° mese: 95% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire.
Si ricorda che il trattamento economico per gli apprendisti, come già previsto nel CCNL, consiste in una percentuale rispetto al minimo contrattuale mensile conglobato previsto dal CCNL, con riferimento al livello di inquadramento della qualifica per la quale è svolto l’apprendistato. Al termine dell’apprendistato l’inquadramento e la retribuzione sono quelli corrispondenti alla qualifica eventualmente conseguita. 
Dal punto di vista della malattia l’art. 62 è stato sostituito, prevedendo che per i primi 3 giorni di carenza di ogni evento di malattia dal 1° al 4° compreso, per ciascun anno di calendario, il datore di lavoro garantirà al lavoratore un’indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera nelle seguenti ipotesi:
a) ricovero ospedaliero, comprensivo dei conseguenti giorni di prognosi;
b) day-hospital;
c) emodialisi;
d) patologie gravi di natura cardiovascolare e cerebrale;
e) patologie oncologiche;
f) sclerosi multipla o progressiva;
g) Patologie gravi e continuative, che comportino terapie salva-vita periodiche;
h) periodo di assenza trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, in ipotesi di infezione da Covid-19; fatto salvo differente inquadramento o regolamentazione della fattispecie da parte di disposizioni di legge, regolamento o determinazioni dell’Ente previdenziale competente; 
h) eventi di malattia con prognosi iniziale non inferiore a 5 giorni.
Ad eccezione ed in assenza delle ipotesi che precedono:
a) il datore di lavoro corrisponderà ai dipendenti un’indennità, per carenza, pari al 90% della retribuzione giornaliera, con riferimento al 1° evento morboso di ciascun anno di calendario;
b) un’indennità, per carenza, pari al 75% della retribuzione giornaliera con riferimento al 2° evento morboso di ciascun anno di calendario; 
c) alcuna indennità, per carenza, sarà corrisposta dal 3° evento in poi. 
Inoltre il datore di lavoro corrisponderà al dipendente: 
– dal 4° al 20° giorno, un’integrazione dell’indennità posta a carico dell’INPS, sino al raggiungimento dell’80% della retribuzione giornaliera; 
– dal 21° giorno e sino al raggiungimento del periodo di comporto un’integrazione dell’indennità posta carico dell’INPS sino al raggiungimento del 100% della retribuzione giornaliera.
Nessuna indennità per carenza o integrazione dell’indennità posta a carico dell’INPS è riconosciuta al lavoratore a partire dal 5° evento di malattia compreso, per ciascun anno di calendario: 
– ad eccezione delle ipotesi di day hospital, ricovero ospedaliero comprensivo dei conseguenti giorni di prognosi, patologie oncologiche, sclerosi multipla o progressiva o giorni di assenza per malattia necessari alla somministrazione al lavoratore di terapie salvavita (emodialisi, chemioterapie, ecc.), o quelli di assenza dovuti alle conseguenze direttamente collegate alla somministrazione di dette terapie, il tutto ove debitamente e adeguatamente certificato nello specifico; 
– nelle ipotesi in cui a fronte di accertamenti compiuti dagli Enti ed Istituzioni competenti, tali ultimi non riconoscano alcuna indennità allo stesso lavoratore o la riconoscano in misura ridotta;
– ove l’assenza sia ritenuta ingiustificata all’esito di regolare esperimento della procedura disciplinare ai sensi dell’art. 91 del CCNL;
– nei casi in cui il lavoratore abbia richiesto di usufruire di aspettativa non retribuita per malattia, disciplinata dall’art. 64 del CCNL. 
Si segnala inoltre che l’art. 71, co. 2, relativo all’indennità di vacanza contrattuale è stato sostituito, con la previsione secondo cui a copertura del periodo dal 1° gennaio 2020 alla data di sottoscrizione del CCNL, è corrisposto un importo a titolo di Una Tantum, pari a 300,00 euro. Tale istituto spetta ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo del CCNL 27 dicembre 2022, e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2022. Per le assunzioni decorrenti nel predetto periodo gli importi saranno erogati in rapporto agli anni in cui si è prestata l’attività lavorativa durante il periodo 2020-2022, secondo i seguenti scaglioni: 
– assunzione nel corso del 2020: 300,00 euro;
– assunzione nel corso del 2021: 200,00 euro;
–  assunzione nel corso del 2022: 100,00 euro.
Tali importi saranno erogati in 15 tranche mensili, comprensive della tredicesima mensilità, da Gennaio 2023 fino a Febbraio del 2024. 
In merito all’indennità professionale, l’art. 70, co. 2, è stato sostituito con la previsione secondo cui, con riferimento al solo personale con qualifica o con mansione di infermiere, è riconosciuta un’indennità professionale mensile, per soli 12 mesi annui, pari a 155,00 euro da ritenersi assorbita ed assorbibile, fino a concorrenza, in ipotesi di eccedenza del trattamento retributivo individuale del personale interessato.
Le OO.SS. hanno infine stabilito che per quanto non espressamente stabilito nel verbale di cui sopra si rinvia al CCNL sottoscritto il 27 dicembre 2022, che resta ferma e valido. 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Barra laterale primaria

Ultime notizie

CIPL Edilizia Artigianato Trento: siglato l’accordo di determinazione dell’EVR

2 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Sicurezza sul lavoro: le proposte del governo

2 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Restauro Beni Culturali: con la retribuzione di maggio in arrivo nuovi minimi retributivi

2 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Riammissione alla Rottamazione-quater: procedure e conseguenze fiscali

2 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Videofonografia Industria: firmata l’ipotesi di accordo 

30 Aprile 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Rimaniamo in contatto

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Footer

Studio Trimarco & Partners

Corso Meridionale, 51
80143 Napoli (NA)

+39 081 5543523

Via A. D'Auria n.70
80048 Sant’Anastasia (NA)

+39 081 5305755

riccardocdl@consulenzatrimarco.it

Lo studio Trimarco offre servizi di consulenza del lavoro, gestione del personale, formazione, politiche attive e sicurezza sui luoghi di lavoro. Grazie al bagaglio di esperienze maturate nei lunghi anni di attività saprà seguirvi in ogni aspetto della tua attività, accompagnandovi nelle migliori strategie di crescita con documentata affidabilità e professionalità.

Privacy Policy

Copyright © 2025 · Studio Trimarco & Partners - Consulenza alle imprese dal 1957 · P.IVA: 08981021218

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta