Sottoscritto il giorno 8/3/2021, tra CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI del Veneto e FILCTEM-CGIL FEMCA-CISL, UILTEC-UIL del Veneto, l’accordo per la proroga del della vigenza del CIRL per i dipendenti delle imprese artigiane del settore chimica, gomma/plastica, vetro
Le parti con la firma dell’accordo 8/3/2021, hanno convenuto di prorogare l’efficacia del CCRL 9/2/2017, già prorogato dall’Accordo dell’1/2/2019 sino al 28/2/2021, al 28/2/2022.
ERT Elemento Regionale Transitorio
Con il presente accordo dell’8/3/2021, s’intende prorogata l’erogazione dell’ERT negli importi e nelle modalità previste dall’art. 2.1 del CCRL 9/2/2017 fino al 28/2/2022.
L’ERT è erogato ad operai, impiegati e quadri (con esclusione degli apprendisti) per le ore effettivamente lavorate.
Livello |
Valore ERT |
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Mensile |
Orario |
7 | 56,00 | 0,32370 |
6 | 50,00 | 0,28902 |
5s | 45,00 | 0,26012 |
5 | 41,00 | 0,23699 |
4 | 37,00 | 0,21387 |
3 | 33,00 | 0,19075 |
2 | 28,00 | 0,16185 |
1 | 23,00 | 0,13295 |
L’ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) e successive modifiche.
Ai fini dell’erogazione dell’ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l’esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro nonché il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Inoltre dovrà tener conto anche dell’ERT la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL.
Fondi secondo livello chimica/gomma plastica e vetro
Il Comitato di categoria è tenuto a completare l’armonizzazione dei servizi offerti ad imprese e lavoratori; la quota aggiuntiva di 1,00 € del versamento di secondo livello per il settore vetro e la conseguente prestazione A80 (emissioni vetrerie) prevista dal CCRL 9/2/2017 viene prorogata sino al 31/3/2022.
Assistenza sanitaria integrativa SANI.IN.VENETO
Trovano integrale recepimento nel presente accordo tutte le disposizioni sul Fondo Regionale di Assistenza sanitaria SANI.IN.VENETO derivanti dagli accordi interconfederali regionali del 12/6/2013, del 5/7/2013 e dalle successive modifiche ed integrazioni, nonché dal verbale interconfederale regionale 29/1/2021 sulle obbligazioni alternative per il mancato versamento della bilateralità regionale veneta. L’impresa, aderendo al sistema regionale artigiano di sanità integrativa ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ad ogni suo obbligo nei confronti del dipendente. Il dipendente, nel caso in cui l’impresa non aderisca e non operi il versamento dei relativi contributi, matura nei confronti dell’impresa medesima il diritto alle medesime prestazioni il diritto all’erogazione diretta delle medesime prestazioni erogate dal Fondo Sanitario. Dall’1/3/2017, l’azienda artigiana non aderente è tenuta a consegnare al dipendente in forza, o all’atto dell’assunzione, il nomenclatore di SANI.IN.VENETO e gli eventuali successivi aggiornamenti.
Il lavoratore, all’atto della consegna del nomenclatore, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione.
L’azienda inoltre è tenuta a conservare le richieste pervenute dal dipendente in merito alle prestazioni e la documentazione attestante l’erogazione.
Obblighi in capo all’impresa che non versa EBAV
L’impresa non aderente alla bilateralità e che non versa la contribuzione EBAV di primo e di secondo livello è tenuta a quanto segue:
– erogazione al dipendente dell’Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) pari ad € 25 lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili. Il predetto importo è fisso per ciascun livello di inquadramento ed a decorrere dal mese di marzo 2017 sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall’orario di lavoro pattuito;
– corresponsione al lavoratore delle medesime quote erogate da EBAV per le prestazioni di primo e di secondo livello dovute.
Dall’1/3/2017, l’azienda non aderente e che non versa la contribuzione Ebav di primo e secondo livello è tenuta, desumendola dal sito EBAV, a consegnare al dipendente in forza, o, se neo assunto, al momento dell’assunzione, l’informativa di tutte le prestazioni e degli eventuali successivi aggiornamenti.
Il lavoratore, alla consegna dell’informativa, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione.
L’azienda è tenuta inoltre a conservare le richieste pervenute dal dipendente in merito alla liquidazione delle prestazioni e la documentazione attestante l’erogazione. Per quanto qui non disposto trova integrale recepimento verbale interconfederale regionale 29/1/2021 sulle obbligazioni alternative per il mancato versamento della bilateralità regionale veneta.
Quote di adesione contrattuale alla previdenza complementare
Le parti confermano il testo dell’art. 3.1 del CCRL 9/2/2017 nella versione introdotta dall’Accordo di proroga dell’1/2/2019, con le seguenti integrazioni:
– la quota di adesione contrattuale prevista per gli apprendisti è riferita ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante;
– con riferimento agli apprendisti duali si applica quanto previsto dall’accordo interconfederale 1/10/2018 e s.m.i.;
– il versamento delle quote di adesione contrattuale è effettuato congiuntamente alle altre quote destinate ad EBAV, utilizzando il modello B01.
Le parti intendono supportare i lavoratori per far fronte ai costi di gestione previsti dai Fondi negoziali dell’artigianato e a questo scopo con il presente accordo stabiliscono una quota annua per il 2021 di 2,50 € a carico azienda per ogni lavoratore. La quota di cui sopra dovrà essere versata dall’azienda, nelle modalità previste dall’art. 22 del CCRL citato, in un’unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di maggio 2021. Per i lavoratori assunti dal 1/4/2021 tale quota sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento (se successivo a maggio 2021).