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Variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali

15 Settembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

I provvedimenti adottati d’ufficio dall’INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta, producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, salvo il caso in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro (Corte di cassazione – ordinanza 14 settembre 2021, n. 24696).

A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione andando a superare cosi il precedente principio giurisprudenziale secondo cui, in materia di sgravi, rileverebbe soltanto la natura oggettiva dell’attività svolta dall’impresa, indipendentemente dal provvedimento con cui l’INPS l’attesta ai fini previdenziali, che avrebbe al riguardo natura ricognitiva e non costitutiva;

Tale ultimo principio, formulato sulla scorta dell’assunto secondo cui le controversie concernenti il riconoscimento di agevolazioni e sgravi contributivi non concernerebbero il rapporto contributivo, si pone diametralmente in contrasto con l’art. 3, co. 8, L. n. 335/1995, che, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, adottati dall’INPS di ufficio o su richiesta dell’azienda, producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell’interessato, ha valenza generale ed è applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall’Istituto previdenziale dopo la data di entrata in vigore della predetta legge (o anche prima, nel caso in cui la modifica, così come attuata, formi oggetto di controversia in corso a quella stessa data), e ciò indipendentemente dai parametri adottati, non potendo invero dubitarsi che la spettanza o meno degli sgravi è questione che, determinando l’ammontare dei contributi dovuti in concreto dall’azienda, inerisce strettamente al rapporto contributivo che essa intrattiene con gli enti previdenziali.

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