Per il contribuente esercente l’attività di lavaggio auto (codice ateco 452091) che ha chiuso l’attività di gestione di distributore di carburanti per autotrazione nel luglio 2019, ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto dell’art. 1, D.L. n. 41/2021 (D.L. Sostegni), deve farsi riferimento solo ai dati riguardanti l’attività di lavaggio auto (Agenzia entrate – risposta 08 luglio 2021, n. 468). La stessa Agenzia, nella risposta n. 470 ha invece fornito chiarimenti sulla verifica del calo di fatturato relativamente a rimborsi fuori campo iva non fatturati. Il Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Ai fini del calcolo del contributo, per l’esercente l’attività di “lavaggio auto” (codice ATECO 452091) avendo chiuso l’attività di gestione di distributore di carburanti per autotrazione in data 11 luglio 2019, deve fare riferimento solo ai dati riguardanti l’attività di lavaggio auto. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, sono considerate rilevanti i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente. Le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate, non risultano invece incluse tra i compensi di lavoro autonomo e quindi non risultano incluse nel calcolo del fatturato necessario per determinare lo scostamento medio e neppure ai fini della determinazione dell’ammontare dei compensi.