Forniti chiarimenti sul trattamento IVA dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione, che possono contenere anche amianto, prodotti durante un intervento di recupero del patrimonio edilizio su edifici a prevalente destinazione abitativa privata (Agenzia delle Entrate – Risposta 27 agosto 2021, n. 11). Per quanto concerne l’estensione del regime IVA agevolato del 10 per cento previsto dal n. 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA alle prestazioni di servizi riguardanti i lavori di bonifica (“raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione, che possono contenere anche amianto”), occorre valutare se queste prestazioni possano qualificarsi come accessorie all’operazione principale di realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio ivi richiamati (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica). – sono rese nei confronti del medesimo soggetto nei cui confronti viene resa l’operazione principale.
In base ai principi sanciti dall’articolo 12 del Decreto IVA una cessione di beni o una prestazione di servizi possono risultare accessorie ad un’operazione principale quando:
– integrano, completano e rendono possibile quest’ultima;
– sono rese direttamente dal medesimo soggetto dell’operazione principale (anche a mezzo di terzi, ma a suo conto e spese);
Al fine di qualificare una prestazione come accessoria a una prestazione principale non è sufficiente una generica utilità della prestazione accessoria all’attività principale, unitariamente considerata: è necessario che la prestazione accessoria formi un tutt’uno con l’operazione principale.
Gli interventi di bonifica in esame, pur presentando astrattamente un nesso di dipendenza funzionale con le prestazioni relative al recupero del patrimonio edilizio, possono qualificarsi come accessorie a quella principale, ai sensi del richiamato articolo 12, quando questi interventi sono eseguiti dal medesimo soggetto che effettua l’intervento di recupero edilizio.
Conseguentemente non può ricorrere il nesso di accessorietà tra gli interventi di bonifica e la realizzazione degli interventi di recupero edilizio qualora la bonifica sia effettuata da soggetti diversi rispetto a quello che esegue l’operazione principale di recupero edilizio.
Quanto sopra premesso, nel caso di specie non sembra sussistere il predetto nesso di accessorietà poiché il soggetto che provvede al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti, contenenti anche amianto, è diverso da quello che realizza l’intervento di recupero edilizio di cui al citato n. 127- quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.
Ai servizi descritti dall’Associazione, quindi, non può applicarsi l’aliquota IVA del 10 per cento di cui al n. 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, bensì quella ordinaria del 22 per cento.