• Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

Studio Trimarco & Partners

Consulenza alle imprese dal 1957

  • Chi siamo
  • Servizi
  • Contatti
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • NEWS|MEDIAZIONE
  • Scadenzario
  • Area riservata

Trasferimento d’azienda, la successione della contrattazione integrativa e degli usi aziendali

17 Marzo 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il contratto integrativo aziendale, così come il diritto riconosciuto dall’uso aziendale, parificabile ad esso sul piano dell’efficacia nei rapporti individuali, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo del datore di lavoro, non sopravvive al mutamento della contrattazione collettiva conseguente al trasferimento di azienda (Corte di Cassazione, sentenza 15 marzo 2021, n. 7221).

Una Corte d’appello territoriale, confermando la sentenza di primo grado, aveva condannato un datore di lavoro al pagamento, in favore di un suo dipendente inquadrato a seguito di un trasferimento d’azienda, di una somma pari al valore di acquisto dell’orologio d’oro corrisposto dalla società cedente in occasione del trentesimo anno di anzianità aziendale.
Ad avviso della Corte di merito, la prassi aziendale di consegna dell’orologio ai dipendenti al compimento del trentesimo anno di anzianità di servizio, in quanto fonte eteronoma del contratto individuale e non sua clausola integrativa eventualmente più favorevole, non si conserva nel trasferimento d’azienda, per effetto della sostituzione della contrattazione collettiva nazionale e aziendale applicata dal cessionario, anche se più sfavorevole.
Tuttavia, essa poteva dirsi mantenuta anche presso la società cessionaria, perché riconosciuta dall’accordo integrativo aziendale che aveva stabilito l’assorbimento di qualsiasi trattamento o uso analogo applicato presso la società cedente.
Avverso la sentenza ricorre così in Cassazione il datore di lavoro, lamentando l’erronea interpretazione dell’accordo integrativo da parte della Corte territoriale.
Per la Suprema Corte il ricorso è inammissibile. Le doglianze, infatti, consistono in una mera contestazione dell’accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale, insindacabile in sede di legittimità.
Nel merito, invece, va ribadito il principio di diritto secondo cui, nell’ipotesi di trasferimento d’azienda, si applica la contrattazione integrativa aziendale del cessionario, anche se più sfavorevole, e non già del cedente. Parimenti, non sopravvive al mutamento della contrattazione collettiva conseguente al trasferimento di azienda, il diritto riconosciuto dall’uso aziendale, parificabile al contratto integrativo sul piano dell’efficacia nei rapporti individuali, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo del datore di lavoro, sostitutivo delle clausole contrattuali e collettive in vigore, con quelle proprie più favorevoli.
D’altro canto, è anche consolidato il principio generale per cui il contrasto fra contratti collettivi di diverso livello e ambito territoriale va risolto non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti operanti in area più vicina agli interessi disciplinati, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante. Dunque, anche i contratti territoriali possono, in virtù del principio dell’autonomia negoziale (art. 1322 c.c.), prorogare l’efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in peius, fatta salva la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza 9 luglio 2018, n. 17966).
Tanto premesso, nel caso di specie il lavoratore ha maturato il diritto all’equivalente pecuniario dell’orologio, quale premio di anzianità e fedeltà, per effetto della prassi già in uso presso la cedente e dell’accordo integrativo aziendale (successivo) cui andava riconosciuto valore ricognitivo della prassi aziendale preesistente.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Barra laterale primaria

Ultime notizie

Pensione di reversibilità: i tagli non possono superare i redditi aggiuntivi

5 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

METALMECCANICA CONFAPI – E.B.M. – Bando Borse di studio 2021/2022

5 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

INPGI Gestione separata: versamento contributi minimi 2022

5 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Contributi piccoli coloni e compartecipanti familiari: anno 2022

5 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

In scadenza il versamento annuale per gli artigiani metalmeccanici friulani

5 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Rimaniamo in contatto

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Footer

Studio Trimarco & Partners

Corso Meridionale, 51
80143 Napoli (NA)

+39 081 5543523

Piazza Ammiraglio Carlo Cattaneo, 12
80048 Sant’Anastasia (NA)

+39 081 5305755

riccardocdl@consulenzatrimarco.it

Lo studio Trimarco offre servizi di consulenza del lavoro, gestione del personale, formazione, politiche attive e sicurezza sui luoghi di lavoro. Grazie al bagaglio di esperienze maturate nei lunghi anni di attività saprà seguirvi in ogni aspetto della tua attività, accompagnandovi nelle migliori strategie di crescita con documentata affidabilità e professionalità.

Privacy Policy

Copyright © 2022 · Studio Trimarco & Partners - Consulenza alle imprese dal 1957 · P.IVA: 08981021218

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
CookieDurataDescrizione
_gaIl cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto di analisi. Memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
CookieDurataDescrizione
_gatQuesto cookie è installato da Google Universal Analytics per limitare il tasso di richiesta e quindi limitare la raccolta dei dati su siti ad alto traffico.
_gidInstallato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano il sito Web, creando anche un rapporto analitico delle prestazioni del sito. Alcuni dei dati che vengono raccolti includono il numero dei visitatori, la loro provenienza e le pagine che visitano in modo anonimo.
Salva e accetta