In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sulle società “in house providing” (Agenzia delle entrate – Risposta 30 agosto 2021, n. 572).
Nel caso di specie, il Condominio istante intende eseguire dei lavori di efficientamento energetico fruendo dell’agevolazione Superbonus e dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
L’Istante riferisce che alcune unità immobiliari dell’edificio sono di proprietà del Comune e gestite, per suo conto, da una società e che, pertanto, occorre verificare con certezza, ai fini dell’agevolazione, il possesso dei requisiti soggettivi in relazione a dette unità.
L’Istante chiede di sapere se può farsi rilasciare una dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà nella quale si attesti che la detta società abbia i requisiti previsti dalla legislazione europea in materia di “in house providing” come previsto dal comma 9, lettera c) dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
L’Agenzia ritiene che il Condominio dovrà acquisire dalla società, in veste di gestore per conto del Comune, per i lavori eseguiti sulle parti comuni dell’edificio condominiale, la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni necessarie per la qualificazione di società “in house providing”.
In assenza di tale documentazione, l’ente non potrà essere qualificato tra i soggetti di cui al comma 9, lett. c) dell’articolo 119 del decreto Rilancio e beneficiare dell’agevolazione per gli interventi eseguiti sulle parti comuni dell’edificio.