• Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

Studio Trimarco & Partners

Consulenza alle imprese dal 1957

  • Chi siamo
  • Servizi
  • Contatti
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • NEWS|MEDIAZIONE
  • Scadenzario
  • Area riservata

Superbonus: realizzazione sottotetto su immobile funzionalmente indipendente

17 Novembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Con riferimento alla realizzazione di un sottotetto riscaldato (non abitabile) da adibire a stenditoio-lavatoio, a servizio della sottostante abitazione indipendente e con accesso autonomo dall’esterno che fa parte di un edificio composto anche da un magazzino adibito ad attività commerciale ed un ulteriore piano interrato adibito a deposito, tutti di proprietà della stessa persona, è possibile beneficiare del Superbonus per i soli lavori di coibentazione ed isolamento termico, purché lo stesso riguardi almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’abitazione (Risposta 16 novembre 2021, n. 779)

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda interventi su un locale accessorio (sottotetto) di un’unità immobiliare indipendente e con accesso autonomo dall’esterno che fa parte di un edificio composto anche da un magazzino adibito ad attività commerciale ed un ulteriore piano interrato adibito a deposito, tutti di proprietà della stessa persona.
I lavori sono finalizzati a realizzare un locale non abitabile da adibire a stenditoio-lavatoio, da utilizzare come locale accessorio per la propria unità abitativa sottostante.
Gli interventi riguardano in particolare: rifacimento tetto con coibentazione e relative opere di isolamento termico; pareti perimetrali con relative opere di isolamento termico; opere di impermeabilizzazione aree scoperte; realizzazione di lattoneria per raccolta di acque meteoriche del tetto; realizzazione massetti interni ed esterni con relativa posa di mattonelle; posa infissi e ringhiere sui balconi; realizzazione impianto idrico ed elettrico.
Trattandosi di demolizione e realizzazione di sopraelevazione non abitabile, definita come asservimento, i lavori non comporteranno aumento di volumetria.
Il rifacimento del tetto e gli altri interventi di coibentazione consentiranno di ottenere il salto di almeno due classi energetiche, migliorando il rendimento energetico del tetto stesso e dell’intera abitazione sottostante.
Allo stato attuale il sottotetto è accatastato come locale accessorio al fabbricato sottostante e non è dotato di impianto di riscaldamento mentre, il nuovo locale sottotetto, sarà dotato di impianto di riscaldamento. Trattandosi di locale accessorio al fabbricato sottostante non abitabile, lo stesso non sarà accatastato in via autonoma, restando accessorio al fabbricato principale.
Si chiede se in relazione ai lavori di coibentazione ed isolamento termico del tetto e delle relative pareti perimetrali, nonché la posa degli infissi esterni sia possibile a fruire del Superbonus 110 per cento.

Secondo la disciplina del Superbonus, la detrazione maggiorata (110 per cento) è riconosciuta, tra l’altro, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021 per interventi di coibentazione del tetto “senza limitazione del concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”.
Il beneficio spetta a condizione che l’intervento di isolamento termico riguardi almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, anche unifamiliare, o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno sita all’interno di edifici plurifamiliari.
In sostanza, l’intervento deve riguardare, nella percentuale sopra indicata, le superfici opache verticali (pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati che rispettano i pertinenti requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K. Pertanto, possono essere ammessi al Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto a condizione, tuttavia, che il predetto requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno. Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi, non va conteggiata la superficie del tetto qualora il sottotetto non sia riscaldato.

Rispetto al caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che l’intervento prevede sia la coibentazione del nuovo tetto con relative opere di isolamento termico che delle pareti perimetrali realizzate a seguito della demolizione e sopraelevazione del tetto preesistente.
Siccome l’intervento di coibentazione è realizzato su un locale accessorio dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno, la verifica del predetto requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda nonché del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’immobile, ovvero del conseguimento della classe energetica più alta deve essere effettuata rispetto a tale unità immobiliare.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, inoltre, che tra gli interventi agevolabili rientrano anche quelli di efficientamento energetico eseguiti congiuntamente, tra l’altro, all’intervento di isolamento termico. Pertanto, tra gli interventi che beneficiano del Superbonus rientra anche la sostituzione di finestre comprensive di infissi. L’agevolazione, tuttavia, spetta solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come, nel caso in esame, di nuova installazione.
In assenza delle condizioni richieste ai fini dell’applicazione del Superbonus, per gli stessi interventi potrebbe trovare applicazione la minore detrazione, cd. Ecobonus.

Archiviato in: NEWS|FISCO

Barra laterale primaria

Ultime notizie

Licenziamento collettivo: l’obbligo datoriale di valutare la professionalità equivalente

19 Maggio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Premi Inail 2022: riduzione applicabile alle gestioni con vecchie tariffe

19 Maggio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Chiarimenti Inps sulla disoccupazione agricola 2021

19 Maggio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Sottoscritta l’ipotesi di accordo per il CCNL Igiene ambientale

19 Maggio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Quota EBNA 2022 nell’Area Comunicazione Artigianato

19 Maggio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Rimaniamo in contatto

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Footer

Studio Trimarco & Partners

Corso Meridionale, 51
80143 Napoli (NA)

+39 081 5543523

Piazza Ammiraglio Carlo Cattaneo, 12
80048 Sant’Anastasia (NA)

+39 081 5305755

riccardocdl@consulenzatrimarco.it

Lo studio Trimarco offre servizi di consulenza del lavoro, gestione del personale, formazione, politiche attive e sicurezza sui luoghi di lavoro. Grazie al bagaglio di esperienze maturate nei lunghi anni di attività saprà seguirvi in ogni aspetto della tua attività, accompagnandovi nelle migliori strategie di crescita con documentata affidabilità e professionalità.

Privacy Policy

Copyright © 2022 · Studio Trimarco & Partners - Consulenza alle imprese dal 1957 · P.IVA: 08981021218

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
CookieDurataDescrizione
_gaIl cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto di analisi. Memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
CookieDurataDescrizione
_gatQuesto cookie è installato da Google Universal Analytics per limitare il tasso di richiesta e quindi limitare la raccolta dei dati su siti ad alto traffico.
_gidInstallato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano il sito Web, creando anche un rapporto analitico delle prestazioni del sito. Alcuni dei dati che vengono raccolti includono il numero dei visitatori, la loro provenienza e le pagine che visitano in modo anonimo.
Salva e accetta