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Superbonus: gestore edilizia residenziale pubblica

8 Marzo 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Rientra tra i soggetti destinatari del Superbonus, l’ente di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica che svolge le attività tipiche degli ex Istituti Autonomi Case Popolari, in relazione agli interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico realizzati su immobili di edilizia residenziale pubblica propri ovvero gestiti per conto di un consorzio di Comuni (Agenzia delle Entrate – Risposta 8 marzo 2021, n. 162).

Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che secondo la disciplina agevolativa le disposizioni disciplinanti le tipologie di interventi ammessi e i requisiti tecnici richiesti si applicano alle spese sostenute, tra l’altro, dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi agevolati realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
L’applicazione del Superbonus presuppone, quindi, l’esistenza di due requisiti:
a) soggettivo, essendo le stesse riservate, tra l’altro, agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati;
b) oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà dei predetti istituti autonomi ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Ciò considerato, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che deve ritenersi incluso tra i soggetti destinatari del Superbonus l’ente pubblico di servizio, non economico, ausiliario della Regione, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile, che attua e gestisce il patrimonio di edilizia sociale ed esercita le funzioni attribuite dalla legge regionale, svolgendo le attività tipiche degli ex Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), secondo la previsione dello statuto.

Nella fattispecie, in particolare, l’ente ha il compito di mettere a disposizione alloggi economici per categorie svantaggiate, attraverso la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e l’attuazione di interventi di edilizia convenzionata e agevolata; inoltre, gestisce immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica di proprietà di un consorzio di Comuni.
Lo stesso intende eseguire interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico sia su immobili propri, che su quelli gestiti di proprietà del consorzio di Comuni, beneficiando dell’agevolazione Superbonus.

Il requisito soggettivo è attribuito dalla legge regionale istitutiva delle ente stesso, che gli conferisce la natura di ente pubblico di servizio, non economico, ausiliario della Regione, a cui è affidata la gestione del patrimonio di edilizia sociale e l’esercizio delle funzioni e competenze attribuite agli ex Istituti Autonomi delle Case Popolari dalla legislazione nazionale e regionale di settore.
Per quanto riguarda il requisito oggettivo, il Superbonus si applica con riferimento agli interventi realizzati esclusivamente su immobili adibiti ad “edilizia residenziale pubblica”. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile beneficiare dell’agevolazione anche se gli interventi riguardano immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di proprietà di un consorzio di comuni. Ciò in quanto, trattandosi di una particolare forma associativa per la gestione di uno o più servizi nonché per l’esercizio associato di funzioni tra i comuni costituenti il consorzio, non assume rilievo, ai fini dell’applicazione della norma agevolativa in commento, la circostanza che sia stato costituito un consorzio di Comuni. Atteso che il consorzio è costituito dai Comuni soci, proprietari degli immobili, che detengono in via esclusiva le quote di partecipazione all’interno del consorzio stesso, deve ritenersi che il Superbonus spetti anche con riferimento agli interventi agevolabili realizzati su immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di proprietà del predetto consorzio di Comuni.

È altresì riconosciuta all’ente la possibilità di optare, in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

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