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Sottoscritto un accordo integrativo per il CCNL Igiene Ambientale -Conflavoro

27 Aprile 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Sottoscritto un accordo modificativo di alcuni istituti del CCNL igiene ambientale Conflavoro

Le modifiche, integrazioni e/o sostituzioni ed esplicitazioni degli articoli contenuti nell’accordo interconfederale decorrono dall’1/3/2021. Se ne elencano alcune.
Viene aggiunto il livello 1J alla Tabella B:

LIVELLO

Paga base conglobata

E.D.R.

1J1.168,2010,33
I1.290.5010,33
21.622.4010,33
31.810.6010,33
41.961,9010,33
52.115,2010.33
62.323,9010.33
72.560,5010.33

Paghe base nazionali e condizioni di miglior favore
La doppia parametrazione non è prevista per i Quadri e per i lavoratori inquadrati nel livello 8 e nel livello 1J. Quest’ultimi verranno inquadrati nel livello I) dopo trenta mesi di anzianità.

Classificazione del personale
Viene aggiunto il Livello 2 all’Area conduzione :
-addetti raccolta porta a porta alla guida di automezzi;
-il conducente di autocompattatore che provveda alla raccolta manuale e/o meccanizzata di; sacchi; contenitori di capacità massima 25 litri e comunque di peso lordo non superiore a 16 kg; bidoni con capacità massima di 360 litri; conducenti di veicoli quali: auto compattatore, autolavacassonetti, autospazzatrice fino a 6 tonnellate, pale, ruspe, trattori ed escavatori fino a 10 tonnellate.
-i lavoratori di cui al comma precedente dovranno essere inquadrati al livello superiore (livello 3) dopo 18 mesi di permanenza nel secondo livello.

Ferie
Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione dell’azienda. Nel caso di provate esigenze di servizio, le ferie possono essere fatte godere al lavoratore fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione/’

Viene aggiunto il Contratto di reinserimento
Al fine di favorire il reinserimento lavorativo, le parti concordano una specifica regolamentazione del contratto di reinserimento al lavoro sia a tempo indeterminato che determinato, applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell’azienda o che, comunque, non abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro negli ultimi 12 mesi, a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un’attività autonoma.

Scatti di merito o di professionalizzazione
E’ fatto salvo quanto eventualmente diversamente stabilito dagli accordi regionali,

Malattia
Il lavoratore, in caso di malattia o infortunio non sul lavoro, al fine di consentire gli adeguamenti organizzativi necessari, deve avvertire, almeno 3 ore prima dell’inizio del suo normale orario di lavoro, i preposti aziendali tramite chiamata telefonica, email o fax direttamente ovvero tramite interposta persona, fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o accertata causa di forza maggiore; successivamente deve giustificare l’assenza inviando all’azienda, entro il secondo giorno di assenza, il certificato medico attestante la malattia o l’infortunio non sul lavoro ovvero il numero di certificato emesso dal medico curante. Quanto sopra si applica anche in caso di continuazione ovvero di insorgenza di una nuova malattia senza soluzione di continuità.”

Periodo di comporto
l lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell’anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi:
a) 180 giorni di calendario con malattia continuativa certificata in un anno solare, inteso come l’arco temporale di 360 giorni calcolati a ritroso partendo dall’ultimo evento di malattia;
b) In caso di malattia per sommatoria, cesserà per l’azienda l’obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto nel complesso, durante i 36 mesi antecedenti l’ultimo evento di malattia, 180 giorni di malattia certificati, anche generati da patologie diverse e/o per periodi non continuativi.
c) Per le malattie di particolari gravità, intendendosi per tali le patologie oncologiche, sclerosi multipla, cirrosi epatica certificate, la conservazione del posto, su richiesta del lavoratore e dietro presentazione di comprovante certificazione medico-sanitaria, è da considerarsi estesa a 720 giorni di assenza per malattia – consecutivi o per sommatoria

– da calcolarsi entro l’arco temporale di 48 mesi antecedenti l’ultimo evento di malattia.

Astensione obbligatoria per maternità e bonus bebè
Durante l’intero periodo di astensione obbligatoria per maternità, alla lavoratrice verrà corrisposta l’indennità INPS integrata dal datore di lavoro fino al 100% della normale retribuzione giornaliera. Sarà riconosciuta un’indennità una tantum al lavoratore dell’importo di € 100,00 in occasione di nascite, adozioni e affidamenti preadottivi.

Trasferta
Per trasferta (o missione) si intende lo spostamento temporaneo del lavoratore verso un’altra località diversa e distante per più di 30 km rispetto a quella in cui il lavoratore esegue normalmente la propria attività.
Al lavoratore in trasferta, oltre al rimborso dell’importo delle spese di viaggio e delle altre spese eventualmente sopportate per conto dell’Azienda, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera il cui importo sarà fissato dalla contrattazione di II livello. In assenza di accordo di II livello, l’azienda potrà disciplinare mediante regolamento interno l’importo della diaria giornaliera, che non potrà essere inferiore ad euro 40,00/giorno. Nel caso di assenza di accordo di II livello e/o regolamento interno l’importo è fissato in euro 40,00/giorno.

Trasferimento
II lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Non si configura come trasferimento lo spostamento del lavoratore in una unità produttiva nel raggio di 100 chilometri da quella per il quale è stato assunto o qualora il trasferimento venga richiesto espressamente dal lavoratore.

Viene aggiunto l’Articolo “Responsabilità dei conducenti e cura dei beni aziendali:
Ciascun lavoratore è responsabile dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali affidatigli per lo svolgimento del lavoro, della loro custodia e della loro pulizia. Non può utilizzare gli stessi per scopi diversi da quelli per i quali gli sono stati affidati. Il lavoratore è tenuto a svolgere le attività lavorative, a custodire e ad utilizzare i mezzi, i materiali e le attrezzature aziendali facendo uso della dovuta diligenza, prudenza e perizia.

Viene aggiunto l’articolo “Preavviso attivo” indicante un periodo caratterizzato da una condotta proattiva del datore di lavoro che, nell’ottica di contribuire al ricollocamento del lavoratore in uscita e in una prospettiva solidaristica del rapporto di lavoro, attiva il coinvolgimento delle Parti Sociali attraverso l’Ente Bilaterale. In particolare, il datore di lavoro favorisce (con appositi permessi) la formazione dei lavoratori in uscita c la realizzazione di colloqui di lavoro. Nei casi di recesso del rapporto di lavoro, ad esclusione di quelli operati per giusta causa, il datore di lavoro con apposita comunicazione rende edotto il lavoratore, acquisito il suo consenso scritto, dell’avvio della procedura di attuazione di cui al presente articolo. Il datore di lavoro, entro e non oltre 5  giorni dalla comunicazione di recesso del rapporto di lavoro, trasmette all’Ente Bilaterale di riferimento una comunicazione, denominata “comunicazione di preavviso attivo”,

Crisi aziendale
Le aziende che attraversano uno stato di crisi, al fine di mantenere inalterato il proprio livello occupazionale, possono sottoscrivere un accordo in deroga al presente CCNL allo scopo di contenere il costo del lavoro.

Le circostanze che possono determinare lo stato di crisi sono a titolo esemplificativo e non esaustivo: -eccedenza di personale non previsto dalla pianta organica dell’ente committente;
-differenze retributive e/o di livello di inquadramento derivanti dall’applicazione di un differente CCNL da parie della ditta cessante;
-sopravvenute modificazioni contrattuali di termini, modalità e prestazione del servizio stesso; -innovazioni di carattere tecnologico;
– per armonizzare gli istituti contrattuali derivanti dall’applicazione di un differente CCNL da parte della ditta cessante (ad es. differente articolazione dell’orario contrattuale).

Vengono modificati e sostituiti i seguenti articoli sul lavoro a distanza: telelavoro – lavoro agile (smart working

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