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Sostegni bis: prorogate le indennità a sostegno dei lavoratori, ma con un importo più basso

21 Maggio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il DL Sostegni-bis proroga, abbassandone l’importo da 2.400 a 1.600 euro, le indennità previste per i lavoratori del turismo, gli stagionali, gli intermittenti, i lavoratori autonomi occasionali, gli incaricati alle vendite a domicilio ed i lavoratori dello spettacolo. Si introducono, inoltre, nuove e ulteriori misure di sostegno per i professionisti dello spettacolo, fra queste, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, un’indennitàper la disoccupazione involontaria erogata dall’Inps. Di seguito, consideriamo la norma nel dettaglio.

Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è erogata una tantum un’ulteriore indennità pari a euro 1.600.

L’indennità onnicomprensiva pari a euro 1.600 è riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in commento, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del decreto. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

Ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.600:
– lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

– lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;

– lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Tali soggetti devono essere già iscritti alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

– incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
I soggetti sopra elencati, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, né titolari di pensione.

L’indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro.
La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Le indennità non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità. La relativa domanda sarà presentata all’INPS tramite modello di domanda predisposto dall’Istituto, secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Maggiori tutele sono inoltre previste dal testo per i lavoratori dello spettacolo. Le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno infatti diritto alle stesse tutele previste rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo. Il decreto stabilisce, ad esempio, per le lavoratrici e i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182, che ai fini del calcolo delle indennità previste la retribuzione media globale giornaliera deve corrispondere all’importo ottenuto dividendo l’ammontare del reddito percepito in relazione alle attività lavorative nel settore dello spettacolo nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo.
I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto all’indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell’anno solare, a condizione che possano far valere almeno 40 contributi giornalieri dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’insorgenza dell’evento morboso.
Significativa novità è rappresentata infine dall’introduzione dell’indennità per la disoccupazione involontaria introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori autonomi dello spettacolo. Trattasi di una indennità per la disoccupazione involontaria, erogata dall’Istituto nazionale di previdenza sociale. L’indennità sarà riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
– non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
– non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
– non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
–  aver maturato, nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
– avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

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