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Somministrazione vaccini nelle farmacie: classificazione attività e termini denuncia variazione

16 Giugno 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’attività di somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti è stata consentita in via sperimentale per l’anno 2021 dalla legge di Bilancio. In data 29 marzo u.s. è stato siglato l’Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, la Federfarma e Assofarm, che definisce le modalità per il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nella campagna di vaccinazione nazionale. Da ultimo, l’art. 3 del DL n. 44/2021 ha previsto l’esclusione della punibilità per i fatti di cui agli articoli 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 c.p. (lesioni personali colpose), verificatisi a causa della somministrazione del vaccino, quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari relative alle attività di vaccinazione. Con nota n. 7667, l’Inail fornisce indicazioni sulla classificazione delle attività ed i termini per la presentazione della denuncia di variazione.

Classificazione
Nella gestione Terziario, le farmacie sono espressamente previste alla voce 2110 relativa anche alle lavorazioni dei prodotti chimici, farmaceutici, erboristici e cosmetici. Tale voce ricomprende i servizi di preparazione di farmaci galenici, l’attività di vendita dei prodotti farmaceutici e di altre merci (ad esempio cosmetici, dispositivi medici non professionali, calzature anatomiche), le prestazioni di autoanalisi.
Le prestazioni di autoanalisi presso le farmacie sono consentite dall’articolo 1, co. 2, lett. e), del D.Lgs. n. 153/2009 che le definisce come prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, gestibili in via ordinaria direttamente dai pazienti senza necessità di supporto da parte di un operatore sanitario e per questo rientranti nell’ambito di quanto previsto alla voce 2110.
Diversamente, l’erogazione di prestazioni sanitarie, tra le quali rientra la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 o l’effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, si realizza tramite un ciclo lavorativo caratterizzato da un rischio non assimilabile a quello connesso alle attività di cui sopra e ricade, in quanto esplicitamente previsto, alla voce 0311. Pertanto tale attività, laddove erogata da personale dipendente delle farmacie, deve essere oggetto di classificazione separata alla voce 0311 della gestione terziario ad essa espressamente dedicata.
L’Inail ricorda infine che, per la gestione Altre attività, la vendita dei prodotti farmaceutici e di altre merci (ad esempio cosmetici, dispositivi medici non professionali, calzature anatomiche) e le prestazioni di autoanalisi effettuate presso le farmacie sono ricondotte al gruppo 0100, mentre le preparazioni galeniche svolte in farmacia sono da riferire al gruppo 2100. Anche in questo caso le eventuali prestazioni sanitarie sono da ricondurre al sottogruppo 0310.

Termini per la presentazione della denuncia di variazione
Per assicurare il personale dipendente delle farmacie che svolge attività di somministrazione di vaccini o l’effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, i soggetti assicuranti, qualora non avessero già provveduto, devono presentare la denuncia di variazione (di estensione del rischio) ai sensi dell’articolo 12, co. 3, primo periodo, del DPR n. 1124/1965, con l’apposito servizio online entro il 15 luglio 2021, comunicando le retribuzioni presunte del personale interessato per il periodo dall’inizio dell’attività al 31 dicembre 2021.
La sede Inail competente provvederà a verificare la correttezza dell’inquadramento (sulla base della classificazione attribuita dall’Inps), a classificare l’attività come da indicazioni di cui alla presente e ad emettere il provvedimento di variazione e conteggio del premio con la richiesta dell’integrazione del premio di rata anticipata per l’anno in corso.

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