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Solidarietà negli appalti, esclusa la decadenza per l’azione di recupero degli Enti previdenziali

18 Gennaio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

In tema di obbligazione solidale negli appalti e del termine di decadenza biennale entro cui committenti e appaltatori rispondono dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori utilizzati nell’appalto, va esclusa la riferibilità di detta decadenza all’azione promossa dagli enti previdenziali, i quali possono agire per il recupero dei contributi nei confronti del committente, nel rispetto del solo termine di prescrizione (Corte di Cassazione, ordinanza 16 dicembre 2020, n. 28694)

La vicenda giudiziaria riguarda l’opposizione proposta avverso un avviso di addebito Inps, tramite il quale era stato richiesto ad un’impresa subcommittente, obbligata solidalmente, il pagamento di contributi previdenziali e sanzioni non corrisposte dall’impresa appaltatrice. Tanto il Tribunale quanto la Corte d’appello, avevano ritenuto che fosse da annullare l’avviso di addebito, sul rilievo che fosse maturata la decadenza ex art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, atteso che l’Inps aveva fatto valere il proprio diritto dopo il termine di due anni dalla cessazione dell’appalto.
Avverso tale sentenza ricorre così in Cassazione l’Inps, lamentando violazione e falsa applicazione della legge (art. 29, D.Lgs. n. 276/2003). La norma in questione prevede che In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti. Tuttavia, tale disposizione andrebbe interpretata nel senso di limitare ai soli lavoratori, la decadenza dal diritto di agire nei confronti del committente quale responsabile solidale. E ciò, in base al tenore della norma che non contiene alcun riferimento agli enti previdenziali, i quali, quando agiscono per ottenere il versamento dei contributi, esercitano un potere da cui non possono decadere.
Per la Suprema Corte, il ricorso è fondato.
Alla luce dei precedenti di legittimità (Corte di Cassazione, sentenze n. 18004, n. 22110 e n. 26459/2019), infatti, il termine di due anni previsto dall’art. 29, co. 2, del D.Lgs. n. 276/2003 non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali. Essi possono agire per il recupero dei contributi nei confronti del committente, nel rispetto del solo termine di prescrizione, in tal modo realizzandosi una tutela pressoché analoga delle retribuzioni e della contribuzione.
Del resto, l’obbligazione contributiva non si confonde con l’obbligo retributivo, posto il principio consolidato secondo il quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 5353/2004).
L’obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all’Inps, è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva, ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. “minimale contributivo”).

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