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Soci artigiani e commercianti: l’esclusione dei redditi di capitale dalla base imponibile vale dal 2020

11 Giugno 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Per i soci di società commerciali, la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale presso le Gestioni degli artigiani e dei commercianti. Conseguentemente, vanno esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti, derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa. Le nuove indicazioni hanno effetto con decorrenza a partire dall’anno di imposta 2020 (Inps, circolare 10 giugno 2021, n. 84).

Come noto, l’ammontare del contributo annuo dovuto dagli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono (art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233).
In merito poi alla base imponibile per i soci lavoratori di società a responsabilità limitata (Srl), iscritti in quanto tali alle predette Gestioni, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla Srl ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci (Inps, circolare n. 102/2003). Detta base imponibile rileva non oltre il limite del massimale contributivo.
Tanto premesso, in passato, in presenza della predetta quota del reddito d’impresa della Srl, la stessa costituiva la base imponibile anche nei casi in cui il titolo all’iscrizione alle Gestioni derivasse dall’attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone.
Allo stato attuale, invece, recependo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha condiviso l’orientamento recente della Corte di Cassazione (da ultimo, sentenza n. 24097/2019), devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.
In particolare, la citata giurisprudenza ha evidenziato la differenziazione tra redditi di impresa (art. 55, D.P.R. n. 917/1986) e redditi di capitale (art. 44, D.P.R. n. 917/1986), i quali non possono essere ricompresi nella base imponibile dell’obbligazione contributiva, che si riferisce specificamente ai redditi di impresa denunciati ai fini Irpef.
In sostanza, per i soci di società commerciali, la condizione essenziale perché sorga l’obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della “partecipazione personale al lavoro aziendale”, mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell’attività lavorativa)” (Corte di Cassazione, sentenza n. 23790/2019).
Al contrario, restano ferme le regole ordinarie di obbligo contributivo in caso di svolgimento dell’attività lavorativa all’interno di società di capitali da parte dei soggetti che hanno quote di partecipazione nelle stesse società.
Infine, in ragione dell’esigenza di tutelare il legittimo affidamento e preservare l’integrità delle posizioni previdenziali dei lavoratori del settore, le nuove indicazioni in merito alla determinazione della base imponibile hanno effetto con decorrenza a partire dall’anno di imposta 2020.

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