A seguito della conversione in Legge del c.d. Decreto Riaperture, è abrogato il D.L. 30 aprile 2021, n. 56 intervenuto sulla disciplina dello smartworking nella P.A., con assorbimento delle relative disposizioni nel testo del Decreto Riaperture convertito in Legge. Nel settore privato, si prevede un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smartworking di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 giugno 2021, n. 87 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.
I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 2, numeri 1, 10, 16, 20, fatta salva la necessità di una revisione del piano per sopravvenute esigenze terapeutiche, e 24 del medesimo allegato sono prorogati – secondo le modifiche intervenute in sede di converisone all’articolo 11 decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 – fino al 31 dicembre 2021.
Pertanto, nel settore privato, si estende al 31 dicembre 2021, il termine previsto per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smartworking di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77.
Nel pubblico impiego, restano invece confermate invece le previsioni introdotte dal D.L. 30 aprile 2021, n. 56 in modifica dell’art. 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77) e dell’art. 14, comma 1, L. 7 agosto 2015, n. 124 e quindi:
– le Amministrazioni Pubbliche, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi (ove previsti), fino al 31 dicembre 2021, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l’utenza, applicando lo smartworking con le misure semplificate di cui al comma 1, lett. b) dell’art. 87, del D.L 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27), pertanto prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della L. 22 maggio 2017, n. 81 e comunque a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente (art. 11 bis);
– per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, tali Amministrazioni adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e del lavoro agile. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, sarà inoltre redatto un Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) per individuarne le modalità attuative prevedendo, per le attività che possono essere svolte in smartworking, che almeno il 15% dei dipendenti possa avvalersene e garantendo l’assenza di penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, definendo le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15% dei dipendenti, ove lo richiedano.
In sede di converione del DL, è stata inoltre confermata la proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione dei consulenti del lavoro, degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati (art. 11 septies).
Infine, dal 1° luglio 2021, nelle c.d. zone gialle, i corsi di formazione pubblici e privati potranno svolgersi anche in presenza, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati in funzione del contenimento epidemiologico (art. 3 bis).