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Sicurezza sul lavoro: casi di sospensione dell’attività

10 Dicembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro individua i casi di sospensione dell’attività imprenditoriale in relazione a gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 146 del 2021 (Circolare 9 dicembre 2021, n. 4).

MANCATA ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
L’Ispettorato ritiene che il provvedimento di sospensione possa essere adottato solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR.
Nelle ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il DVR è custodito in luogo diverso, ferma restando la contestazione dell’illecito, viene previsto l’adozione del provvedimento di sospensione con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo; termine entro il quale il datore di lavoro può provvedere all’eventuale esibizione. Solo nel caso in cui il DVR rechi data certa antecedente all’emissione del provvedimento di sospensione, sarà possibile procedere all’annullamento dello stesso limitatamente alla causale afferente alla mancanza del DVR.
Il documento redatto al termine della valutazione dei rischi, infatti, deve avere data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.
Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione è richiesta l’esibizione del DVR.
Per talune fattispecie, tuttavia, l’assenza del DVR non è oggetto di prescrizione. Si tratta delle seguenti ipotesi, in cui l’illecito è punito solo con l’arresto:
– aziende industriali in cui sono presenti sostanze pericolose soggette all’obbligo di notifica o rapporto; centrali termoelettriche; impianti ed installazioni nucleari e installazioni di deposito temporaneo o di impianti di gestione di rifiuti radioattivi; aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; aziende industriali con oltre 200 lavoratori; industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori;
– aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;
– attività di lavori edili o di ingegneria civile effettuate in cantieri temporanei o mobili, spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e manifestazioni fieristiche, caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini/giorno.

MANCATA ELABORAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
L’Ispettorato ha precisato che il provvedimento di sospensione trova applicazione nei soli casi in cui sia constatata l’omessa redazione del Piano. La mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo. Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il Piano in questione.

MANCATA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI
Il provvedimento di sospensione è adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento. Tali circostanze sono rinvenibili in riferimento alle seguenti fattispecie:
– utilizzo di attrezzatura da lavoro;
– utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito;
– sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
– lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi;
– formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi. Il personale ispettivo verifica, in rapporto alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore, che la formazione specifica sia stata effettuata anche in riferimento alla movimentazione manuale dei carichi solo ove, dalle circostanze accertate in corso di accesso, emerga che lo stesso sia adibito a tale attività.
Qualora non sia esibita la documentazione inerente alla formazione obbligatoria effettuata, viene adottato il provvedimento di sospensione dell’attività di impresa o dell’attività lavorativa.
La revoca del provvedimento di sospensione potrà conseguire alla dimostrazione della prenotazione della formazione – fermi la regolarizzazione di altre violazioni concomitanti e il pagamento di tutte le somme aggiuntive dovute – atteso che, per effetto del provvedimento di prescrizione, il lavoratore non potrà essere adibito alla specifica attività per cui, ai fini della sospensione, è stata riscontrata la carenza formativa, fino a quando non sia attestato il completamento della formazione e addestramento.
Ai fini della definizione del procedimento di prescrizione, che potrà aver luogo successivamente alla revoca del provvedimento di sospensione, il trasgressore deve produrre la documentazione attestante il completamento della formazione ed addestramento.
Nei confronti dei lavoratori irregolarmente occupati nella misura di almeno il 10%, quindi, l’ulteriore causa di sospensione per mancata formazione ed addestramento può essere contestata solo se gli stessi risultino adibiti ad attività per le quali siano congiuntamente previsti l’obbligo di formazione e quello di addestramento. In caso contrario, la revoca del provvedimento di sospensione per occupazione di lavoratori “in nero” conseguirà alla verifica della prenotazione del corso di formazione e della visita medica, ove obbligatoria.
In caso di vigilanza esclusivamente ordinaria e nei casi in cui l’obbligatorietà o meno della sorveglianza sanitaria non sia agevolmente definibile in sede di accesso, ai fini della regolarizzazione del lavoro “nero” sarà sufficiente la verifica degli obblighi inerenti la formazione. Resta ferma la possibilità, successivamente alla revoca del provvedimento di sospensione, di estendere l’accertamento ai profili di sicurezza o di ricondurre le relative valutazioni alla fase successiva all’accesso.

MANCATA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E NOMINA DEL RELATIVO RESPONSABILE
Il provvedimento di sospensione è adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP, o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile è, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.
Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire la documentazione, risultata carente in sede di accesso, inerente alla costituzione del suddetto servizio ed alla nomina del RSPP, ovvero alla preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza circa l’assunzione diretta, da parte del datore di lavoro, dello svolgimento diretto dei compiti del RSPP.

MANCATA ELABORAZIONE PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)
La sospensione trova applicazione solo nel caso in cui non sia stato elaborato il Piano.
L’elaborazione del POS può desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all’impresa affidataria.
In proposito si ricorda che l’obbligo di redazione del POS è escluso relativamente “alle mere forniture di materiali o attrezzature”.
La mancata elaborazione del POS è, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.
Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il POS.

MANCATA FORNITURA DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO
La sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato (anche con l’acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione) che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto, fattispecie diversa dalle ipotesi in cui i lavoratori non li abbiano utilizzati.

MANCANZA DI PROTEZIONI VERSO IL VUOTO
La sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.

MANCATA APPLICAZIONE DELLE ARMATURE DI SOSTEGNO, FATTE SALVE LE PRESCRIZIONI DESUMIBILI DALLA RELAZIONE TECNICA DI CONSISTENZA DEL TERRENO
La sospensione è adottata quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti. Resta salvo il contenuto delle prescrizioni disposte nella relazione tecnica di consistenza del terreno.

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI
La sospensione è adottata in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

PRESENZA DI CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI
La sospensione è adottata in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

MANCANZA PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI (IMPIANTO DI TERRA, INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, INTERRUTTORE DIFFERENZIALE)
Ai fini dell’adozione del provvedimento, rileva l’assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento.

OMESSA VIGILANZA IN ORDINE ALLA RIMOZIONE O MODIFICA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA O DI SEGNALAZIONE O DI CONTROLLO
Il provvedimento di sospensione è adottato allorquando si accerta la rimozione o la modifica dei dispositivi. La disposizione, in altri termini, consente di adottare il provvedimento di sospensione in base alla sola circostanza che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza, senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica.

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