• Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

Studio Trimarco & Partners

Consulenza alle imprese dal 1957

  • Chi siamo
  • Servizi
  • Contatti
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • NEWS|MEDIAZIONE
  • Scadenzario
  • Area riservata

Sicurezza lavoro: nesso di causalità tra la condotta del datore e l’evento lesivo

6 Maggio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

In tema di sicurezza, la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, non tanto laddove sia imprevedibile, quanto, piuttosto sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia; oppure laddove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro.

Nella specie, una Corte d’appello territoriale ha confermato la sentenza di primo grado con la quale i giudici avevano condannato il datore di lavoro di un srl, per il reato di cui all’art. 590 cod. pen. ai danni dell’operaio dipendente, aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare, il medesimo datore aveva messo a disposizione dei lavoratori un impianto idrico i cui punti di emissione dell’acqua fredda e calda non erano stati adeguatamente contrassegnati; il lavoratore, addetto a quel servizio solo da tre mesi, non era stato informato però del pericolo rappresentato dalla diversa temperatura di uscita dell’acqua e, all’epoca dei fatti, le tre tubazioni e le relative serrande non presentavano alcuna diversificazione visiva.
L’infortunato aveva azionato inavvertitamente la serranda dell’acqua bollente, mentre la manichetta era collegata alla tubazione dell’acqua fredda e il getto lo aveva colpito all’arto superiore e al fianco destro.
In appello, il ricorso dell’imputato vienen rigettato. In particolare, la Corte bresciana ha precisato, con specifico riferimento al comportamento del lavoratore, che le violazioni contestate all’imputato erano direttamente collegate all’evento, atteso che la corretta informazione dell’infortunato, in uno con la diversificazione visiva delle tre diverse serrande, avrebbe richiamato lo stesso a una maggiore attenzione.
Oltre a ciò, era pure emerso che l’apposizione di una valvola di sicurezza (il cui funzionamento è stato sopra riassuntivamente richiamato) avrebbe scongiurato che, applicata la manichetta di gomma al rubinetto dell’acqua fredda, potesse fuoriuscire quella bollente dalla corrispondente serranda.
L’adempimento degli obblighi omessi avrebbe, dunque, scongiurato l’evento, laddove il comportamento del lavoratore non poteva considerarsi abnorme, in quanto egli aveva agito nell’ambito delle mansioni allo stesso affidate, la normativa antinfortunistica mirando a tutelare anche il lavoratore imprudente.
In materia di prevenzione antinfortunistica, la giurisprudenza è passata da un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (non soltanto fornendo i dispositivi di sicurezza idonei, ma anche controllando che di questi i lavoratori facessero un corretto uso, imponendosi contro la loro volontà), ad un modello “collaborativo” in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori, in tal senso valorizzando il testo normativo di riferimento.
Tuttavia, pur dandosi atto che – da tempo – si è individuato il principio di auto responsabilità del lavoratore e che è stato abbandonato il criterio esterno delle mansioni, sostituito con il parametro della prevedibilità, intesa come dominabilità umana del fattore causale, passandosi, a seguito dell’introduzione del T.U. 81/2008, dal principio “dell’ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore” al concetto di “area di rischio” che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva, resta in ogni caso fermo il principio secondo cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all’interno dell’area di rischio, nella quale si colloca l’obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore.
All’interno dell’area di rischio considerata, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, laddove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia; oppure laddove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Barra laterale primaria

Ultime notizie

Approvato il Decreto “Aiuti bis”: riduzione cuneo fiscale per lavoratori dipendenti

5 Agosto 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Pemio aziendale e sicurezza covid-19 nelle Agenzie delle Entrate – Riscossione

5 Agosto 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

IVA: criteri di territorialità applicabili a corsi di formazione on line

5 Agosto 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

ANF lavoratori extracomunitari: istruzioni INPS

4 Agosto 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Sospensione attività per temperature elevate: chiarimenti per le richieste di CIGO

4 Agosto 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Rimaniamo in contatto

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Footer

Studio Trimarco & Partners

Corso Meridionale, 51
80143 Napoli (NA)

+39 081 5543523

Piazza Ammiraglio Carlo Cattaneo, 12
80048 Sant’Anastasia (NA)

+39 081 5305755

riccardocdl@consulenzatrimarco.it

Lo studio Trimarco offre servizi di consulenza del lavoro, gestione del personale, formazione, politiche attive e sicurezza sui luoghi di lavoro. Grazie al bagaglio di esperienze maturate nei lunghi anni di attività saprà seguirvi in ogni aspetto della tua attività, accompagnandovi nelle migliori strategie di crescita con documentata affidabilità e professionalità.

Privacy Policy

Copyright © 2022 · Studio Trimarco & Partners - Consulenza alle imprese dal 1957 · P.IVA: 08981021218

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta