Con le deliberazioni n. 6 e n. 7/2021, sono stati approvati i nuovi testi di convenzione fra l’INPS e le Associazioni sindacali a carattere nazionale, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti operanti nel settore agricolo. Le convenzioni sottoscritte a decorrere dalla data di approvazione dei nuovi schemi hanno validità fino al 31 dicembre 2023 e sono rinnovabili, previa verifica dei requisiti necessari, per una sola volta, per un ulteriore triennio. Con circolare n. 129, l’Inps illustra le principali novità dei nuovi testi di convenzione. Riscossione Gestione deleghe Decorrenza e validità della revoca Misura del contributo sindacale Rapporti finanziari Clausola di salvaguardia Banca dati Controlli a campione e penali Si precisa che con la sottoscrizione dei nuovi schemi di convenzione da parte delle Organizzazioni sindacali già convenzionate con l’Istituto, tutti i rapporti sia organizzativi che finanziari in atto proseguiranno senza soluzione di continuità e che il servizio di riscossione delle quote associative è cessato a far data dal 31 dicembre 2020 per le Associazioni che non hanno aderito ai nuovi schemi convenzionali.
Con la convenzione l’Inps si impegna a espletare, in nome e per conto delle Associazioni in regola con gli obblighi contributivi, il servizio di esazione del contributo associativo facente carico alle aziende e ai lavoratori autonomi operanti nel settore agricolo. La riscossione dei contributi associativi è effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori, con le medesime modalità e periodicità previste per gli stessi dalla vigente legislazione.
Ai fini della riscossione della quota associativa, l’Associazione dovrà acquisire dal singolo associato apposita delega alla riscossione della quota associativa, utilizzando la modulistica predisposta, reperibile sul sito istituzionale. La delega, specificamente sottoscritta dall’associato, dovrà essere controfirmata, in modalità digitale, dal responsabile indicato dall’Associazione. L’invio telematico della delega e di copia del documento di riconoscimento del soggetto che ha sottoscritto la delega è effettuato dall’Associazione tramite il servizio: “Agricoltura-gestione deleghe sindacali”.
Al fine di garantire massima trasparenza nelle attività di trasmissione telematica delle deleghe associative, sono stati predisposti, nel rispetto della normativa prevista in materia di documentazione amministrativa, modelli di autenticazione utilizzabili nei casi particolari in cui l’associato non sia nella possibilità o nelle condizioni di apporre la propria firma sul modello di delega.
Le copie delle deleghe alla riscossione sono rese disponibili nel Cassetto previdenziale per i titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.
Nell’ipotesi in cui pervenga all’INPS una delega su una posizione sulla quale è attiva una delega ad altra Associazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se associata alla revoca espressa di quella esistente.
La comunicazione all’Istituto della revoca della delega alla riscossione della quota associativa può essere effettuata dall’associato, sia direttamente, sia attraverso l’Associazione sindacale alla quale aveva conferito la delega o alla quale conferisce una nuova delega, utilizzando la modulistica appositamente predisposta.
L’ammontare in misura fissa o in percentuale, anche diversificato per provincia, del contributo associativo è stabilito dall’Associazione e notificato all’INPS.
L’Istituto provvederà a riversare alle Associazioni le quote di contributo associativo versate dall’associato entro la data di inizio della fase di abbinamento con il modello F24; di norma 7 giorni successivi alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
Qualora l’associato non versi per intero l’importo complessivamente dovuto per la singola rata, gli importi versati entro il termine sopra indicato saranno prioritariamente imputati al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori e degli eventuali oneri accessori; l’eventuale eccedenza residuale sarà riversata all’Associazione, ovvero ripartita in misura proporzionale tra la quota associativa e le quote contrattuali che l’Istituto riscuote per convenzione.
Le Associazioni stipulanti esonerano l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall’applicazione della convenzione e in particolare verso le imprese aderenti all’Associazione, anche nel caso di contestazione della loro inclusione nei flussi telematici.
L’Istituto è, inoltre, sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture a essa associate, sulle somme oggetto della convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione. L’Istituto, altresì, è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
Infine, l’Associazione è tenuta a rimborsare, dietro presentazione di una nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto laddove questi risulti convenuto o chiamato in giudizio dall’Associazione in controversie per questioni attinenti ai rapporti tra associato e Associazione.
Nell’ambito della procedura “Agricoltura-gestione deleghe sindacali” è stata predisposta un’apposita banca dati attraverso la quale le Associazioni convenzionate potranno consultare le forniture elencate in convenzione.
L’Inps si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno il 10% elle deleghe alla riscossione della quota associativa trasmesse dall’Associazione sindacale e validate ai fini della tariffazione. Per consentire l’espletamento delle verifiche, l’Associazione sindacale è tenuta a trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall’Istituto, la delega in originale e copia del documento di identità dell’associato.
Laddove emergano irregolarità, l’Istituto procederà all’applicazione di una penale per ogni singola irregolarità.
L’applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate nell’anno di riferimento all’Organizzazione sindacale, comporterà la risoluzione di diritto della convenzione.