Definito il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali (MEF – Comunicato 13 luglio 2021) Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti stabiliti dalla legge.
Il tasso di riferimento è così determinato:
a) per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno;
b) per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell’anno.
Il Ministero dell’economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
Al riguardo, si comunica che per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2021 il tasso di riferimento, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari allo 0 per cento.