– Sotto il profilo fiscale, le somme pagate dall’agente subentrante all’azienda preponente a titolo di rivalsa dell’indennità da quest’ultima riconosciuta all’agente cessato in relazione al valore economico del portafoglio clienti devono ritenersi equiparate all’avviamento (Corte di Cassazione – Ordinanza 25 ottobre 2021, n. 29987). Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguarda la deducibilità, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, del costo sostenuto dall’agente subentrante (nella fattispecie, agente di assicurazione) nel rapporto di agenzia, per il pagamento alla ditta preponente, a titolo di rivalsa, delle somme corrispondenti all’indennità da quest’ultima riconosciuta all’agente cessato in relazione al portafoglio clienti. La Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di rapporto di agenzia, la “rivalsa” che, secondo l’Accordo nazionale agenti, il preponente ha diritto di esercitare nei confronti dell’agente subentrante, a titolo di rimborso dell’indennità versata all’agente cessato a compensazione del perduto avviamento, deve essere determinata avendo riguardo al parametro preponderante, seppur non esclusivo, del valore economico del portafoglio (clienti) attribuito all’agente subentrante.
Nella fattispecie, l’agente ha dedotto il costo integralmente nell’esercizio in cui lo ha sostenuto.
L’Agenzia delle Entrate ha invece contestato che lo stesso debba ritenersi equiparato all’avviamento, e quindi deducibile per quote annuali secondo le regole che disciplinano l’ammortamento dei beni immateriali.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso del contribuente, affermando che la cd. “rivalsa agenti” sia interamente deducibile nell’esercizio nel quale risulta iscritta a conto economico ed effettivamente sostenuta, trattandosi di una spesa avente funzione meramente previdenziale e risarcitoria.
La decisione è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate, che ha eccepito la natura di costo pluriennale della “rivalsa agenti”, equiparabile all’avviamento.
In altri termini, secondo la Corte Suprema, la stretta correlazione tra tale indennità e il valore economico del portafoglio attribuito all’agente subentrante spiega perché il pagamento della rivalsa dell’indennità corrisposta dall’impresa preponente all’agente cessato sia posto a carico dell’agente subentrante, che trae immediata utilità dall’avviamento (cioè dal “portafoglio clienti”) del predecessore.
In merito alla qualificazione giuridica della “rivalsa”, la Suprema Corte ha precisato che l’agente subentrante riceve sì un’agenzia dotata di avviamento, ma ha l’obbligo di far fronte al pagamento della rivalsa, a titolo di rimborso dell’indennità versata dalla preponente all’agente cessato a compensazione del perduto avviamento, con la precisazione che tale rivalsa è parametrata al valore economico del portafoglio attribuito all’agente subentrante.
Considerata la suddetta qualificazione sul piano civilistico della figura dell’indennità/rivalsa, sul versante tributario la stessa non può che essere soggetta alle regole del TUIR che disciplinano l’ammortamento dei beni immateriali, ossia alla prescrizione secondo cui le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso.