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Ritenuta sui contributi erogati: chiarimenti dal Fisco

15 Settembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’agenzia delle Entrate con la risposta 15 settembre 2021, n. 586 ha chiarito che della ritenuta del 4% già applicata sul contributo applicato non è esente la ripartizione ai partner.

L’art. 64, D.P.R. n. 600/1973 definisce sostituto d’imposta “chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto”.

Al riguardo, l’art. 23 del medesimo decreto ricomprende tra i sostituti d’imposta le società e gli enti, pubblici e privati, indicati nell’art. 73 del Tuir che nell’elencare i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), annovera sia gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, sia gli enti che non svolgono, in modo esclusivo o principale, attività commerciale.

Relativamente all’obbligo di operare la ritenuta d’acconto, l’art. 28, D.P.R. n. 600/1973 dispone che le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.

La ritenuta a titolo di acconto, come noto, costituisce un’anticipazione dell’imposta dovuta dal soggetto e non un ulteriore onere fiscale a carico di quest’ultimo che potrà recuperare la ritenuta d’acconto subita sul contributo percepito in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, riducendo l’IRES dovuta, ovvero generando un credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione, oppure da chiedere a rimborso.

La norma individua esattamente i soggetti su cui grava l’obbligo di operare la ritenuta, identificandoli nelle regioni, province, comuni ed altri enti pubblici e privati, mentre per delimitare l’ambito di applicazione delle ritenute fissa le seguenti condizioni:

– il destinatario del contributo deve essere un’impresa;

– i contributi non devono essere destinati all’acquisto di beni strumentali.

In relazione ai destinatari del contributo, l’Agenzia delle Entrate ha voluto riferirsi con il termine “imprese” sia a soggetti che rivestono la qualifica di imprenditori commerciali, sia a soggetti che, pur non rivestendo tale qualifica, abbiano conseguito redditi di natura commerciale o che posseggano, più in generale, redditi la cui determinazione ha luogo sulla base delle disposizioni disciplinanti il reddito d’impresa.

Per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione della ritenuta, il cit. art. 28 stabilisce solo un limite negativo, assoggettando, in via generale, alla ritenuta alla fonte a titolo d’acconto nella misura del 4% qualsiasi forma di contributo, ad eccezione dei contributi per l’acquisto di beni strumentali.

La norma, in sostanza, non individua esattamente i contributi assoggettati a ritenuta, ma si limita ad indicare quelli esclusi, dettando sostanzialmente un principio di carattere generale in forza del quale tutti i contributi corrisposti alle imprese dalle regioni, province, comuni, dagli enti pubblici e privati subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto, con la sola esclusione dei contributi per l’acquisto di beni strumentali.

Riguardo alla contabilizzazione del contributo in conto esercizio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ricorrono i presupposti per l’applicazione della ritenuta del 4%.

Sull’applicabilità della ritenuta nel caso in cui il soggetto promotore e responsabile, ripartisce tra i partner, in base a quanto spettante, il contributo incassato, l’Agenzia ha ulteriormente chiarito che in tal caso il contributo permane anche in capo ai partner e, pertanto, all’atto dell’erogazione del contributo a loro favore occorre operare la ritenuta prevista dal cit. art. 28 al verificarsi dei presupposti richiesti.

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