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Riduzione dell’organico aziendale e sanzione per omessa copertura della quota di assunzioni obbligatorie

21 Giugno 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’Ispettorato nazionale del lavoro – con nota n. 966/2021 – fornisce chiarimenti in merito all’applicazione della diffida obbligatoria in relazione alla sanzione per per omessa copertura della quota di assunzioni obbligatorie per più annualità. Qualora, rispetto ad un’accertata scopertura verificatasi nel tempo, venga meno medio tempore l’obbligo di assunzione per effetto di una riduzione dell’organico aziendale, la violazione non risulterà diffidabile, considerato che il venir meno dell’obbligo è conseguenza di una riduzione della c.d. base di computo e non di una iniziativa, sia pur tardiva, del datore di lavoro. Pertanto, si dovrà procedere a contestare la sanzione amministrativa prevista mediante notifica di illecito ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981, in ragione del numero di giornate lavorative intercorrenti dalla scadenza dei 60 giorni previsti per adempiere agli obblighi in questione, al momento in cui, per effetto della riduzione di organico aziendale, sono venuti meno gli stessi obblighi.

L’art. 3 della L. n. 68/1999 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie elencante nell’art. 1 della legge citata, secondo una misura determinata in base alla consistenza dell’organico aziendale.
Il comma 4 dell’art. 15 prevede, poi, che trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui sopra, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota obbligatoria, il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo, di cui all’articolo 5, comma 3-bis, al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
Il successivo comma 4 bis, introdotto dal D.Lgs. n. 185/2016, stabilisce espressamente la diffidabilità della sanzione, precisando però che l’oggetto della diffida deve consistere nella presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o nella stipula del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.
Come precisato con nota congiunta del Ministero del lavoro e dell’Ispettorato n. 2283/2017, la possibilità di adempiere alla diffida attraverso la stipula di convenzioni ai sensi del Capo IV della medesima L. n. 68/1999, è esclusa. L’unica possibilità riconosciuta al fine in questione è la presentazione, sia pure tardiva, della richiesta di assunzione numerica, ovvero la stipula del contratto di lavoro.
Inoltre, con successiva nota del 18 luglio 2018 n. 6316, l’Ispettorato ha evidenziato che la sanzione andrà applicata a partire dal 61° giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo senza che sia stata presentata la richiesta di assunzione agli uffici competenti, ovvero dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro, pur avendo ottemperato nei termini all’obbligo di richiesta, non abbia proceduto all’assunzione del lavoratore regolarmente avviato dai nuovi Servizi per l’impiego. Chiaramente, il datore di lavoro non potrà essere chiamato a rispondere per non aver assunto il lavoratore allo scadere del termine di legge quando il ritardo dipenda dal mancato o ritardato avviamento da parte dell’ufficio competente.
In altre parole – precisa l’Ispettorato con la nota in commento – affinché il datore di lavoro possa essere ammesso al pagamento della sanzione in misura minima occorre necessariamente che la violazione sia stata effettivamente sanata mediante uno degli adempimenti normativamente previsti. Ciò vale anche laddove l’assunzione del soggetto disabile ovvero la richiesta di assunzione numerica, seppur tardive perché effettuate oltre i 60 giorni, siano state effettuate spontaneamente dal datore di lavoro. In tali casi si potrà, infatti, procedere mediante diffida “ora per allora” ammettendo direttamente il datore di lavoro al pagamento delle sanzioni nel minimo edittale.
Caso diverso è quello in cui, rispetto ad un’accertata scopertura verificatasi nel tempo, viene meno medio tempore l’obbligo di assunzione per effetto di una riduzione dell’organico aziendale. In tale ipotesi, infatti, la violazione non sarà diffidabile, considerato che il venir meno dell’obbligo di assunzione è conseguenza di una riduzione della c.d. base di computo e non di una iniziativa, sia pur tardiva, del datore di lavoro. Pertanto, si dovrà procedere a contestare la sanzione amministrativa prevista mediante notifica di illecito ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981, in ragione del numero di giornate lavorative intercorrenti dalla scadenza dei 60 giorni previsti per adempiere agli obblighi in questione, al momento in cui, per effetto della riduzione di organico aziendale, sono venuti meno gli stessi obblighi.

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