L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in deroga alle disposizioni in materia di imposta di bollo, limitatamente alle fatture elettroniche inviate alla Pubblica Amministrazione tramite SdI non in regola con l’assolvimento del tributo, l’Ente ricevente non è tenuto a segnalare l’omissione all’ufficio territoriale dell’Agenzia. Ai fini della regolarizzazione, come per le fatture tra privati, è la stessa Agenzia delle Entrate a trasmettere una comunicazione elettronica al domicilio digitale del contribuente, per il recupero del tributo e delle eventuali sanzioni (Risposta 30 agosto 2021, n. 570) La questione affrontata dall’Agenzia delle Entrate riguarda la procedura di regolarizzazione dell’omesso assolvimento dell’imposta di bollo, da parte del fornitore, sulle fatture elettroniche emesse nei confronti di un ente della pubblica amministrazione. In generale, le disposizioni in materia di imposta di bollo, stabiliscono che gli arbitri, i funzionari e i pubblici ufficiali non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e i registri non in regola con l’imposta di bollo. In tal caso, però, gli atti devono essere inviati a cura dell’Ufficio che li ha ricevuti, per la loro regolarizzazione, al competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate entro 30 giorni dalla ricezione. Con riferimento alle fatture elettroniche inviate tramite SdI, tuttavia, la normativa in materia disciplina in modo specifico l’assolvimento dell’imposta di bollo, regolando modalità e termini di versamento, nonché di recupero del tributo in caso di omesso, carente o ritardato pagamento.
Relativamente agli atti e ai documenti soggetti a bollo, per i quali l’imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, la regolarizzazione deve essere effettuata mediante il pagamento dell’imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell’accertamento della violazione. La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate mediante annotazione sull’atto o documento della sanzione amministrativa riscossa.
Nella prospettiva di fornire ai contribuenti una procedura utile per un corretto assolvimento dell’imposta di bollo, è previsto che l’Agenzia delle Entrate, con procedure automatizzate, integri le fatture elettroniche inviate attraverso SdI che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, comunichi al cedente/prestatore l’ammontare dell’imposta e della sanzione amministrativa dovuta, nonché degli interessi dovuti. Detta comunicazione è inviata in forma elettronica al domicilio digitale del contribuente registrato nell’elenco INIPEC. Il destinatario della comunicazione, anche per il tramite di un intermediario, può fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi online offerti dall’Agenzia.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che detta procedura di regolarizzazione deve ritenersi applicabile a tutte le fatture elettroniche inviate tramite SdI, sia tra privati, sia verso la PA.
Ne consegue che, limitatamente alle fatture elettroniche inviate tramite SdI, i funzionari e i pubblici ufficiali non hanno l’obbligo di inviare le predette fatture non in regola ai fini dell’imposta di bollo, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, affinché quest’ultimo le regolarizzi.
L’Agenzia ha precisato che, nei casi diversi dalla fatturazione elettronica, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e di recupero del tributo.