Le operazioni attive intracomunitarie effettuate nell’ambito di commercio elettronico indiretto, applicando il regime opzionale OSS (One Stop Shop) possono essere computate ai fini della determinazione del plafond per gli acquisti senza applicazione dell’IVA da parte degli esportatori abituali e per l’accesso alla possibilità di ottenere i cd. rimborsi IVA trimestrali. A tal fine, però, le operazioni devono essere fatturate e annotate nei registri IVA vendite o corrispettivi; inoltre devono essere annotate nella dichiarazione Iva annuale e nel modello IVA TR. (Agenzia delle Entrate – Risposta 9 dicembre 2021, n. 802). Il quesito esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di far confluire le operazioni attive intracomunitarie di vendita a distanza, qualificabile come commercio elettronico indiretto, effettuate in regime OSS (One Stop Shop), nei confronti di consumatori finali e assimilati (B2C), nei calcoli per la determinazione del plafond per gli acquisti senza applicazione dell’IVA da parte degli esportatori abituali e per l’accesso alla possibilità di ottenere i c.d. rimborsi trimestrali IVA. A decorrere dal 1° luglio 2021 la disciplina IVA sulle operazioni B2C (business to consumer), in relazione all’assolvimento dell’imposta sui servizi resi in ambito UE a committenti non soggetti passivi, sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni, sulle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche e sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, prevede un meccanismo generalizzato di tassazione nel paese di consumo. Il plafond IVA e il rimborso trimestrale dell’IVA costituiscono strumenti volti ad agevolare i soggetti fisiologicamente a credito, tra i quali sicuramente potrebbero essere i soggetti che effettuano vendite a distanza intracomunitarie e versano l’IVA sulle stesse agli Stati membri di consumo tramite il regime OSS UE. In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la valenza di tali adempimenti deve ritenersi circoscritta all’adozione del regime speciale unionale, ma non può estendersi a quei soggetti che intendono contemporaneamente avvalersi di regimi agevolativi interni, per i quali non sono previsti strumenti di semplificazione documentale.
Resta una soglia per i soggetti passivi che effettuano cessioni o prestazioni intracomunitarie per un valore totale annuo massimo di 10.000 euro, ai quali è consentito di applicare l’IVA del proprio Stato membro.
Per quanto riguarda le vendite a distanza intracomunitarie di beni da parte di un soggetto passivo IVA stabilito in Italia, è prevista la non imponibilità delle stesse, con dispensa dagli obblighi di dichiarazione, fatturazione e registrazione ordinariamente previsti ai fini IVA per i soggetti che aderiscono al Regime OSS UE.
La dispensa dagli obblighi documentali sembra generare dubbi circa l’applicabilità delle disposizioni sul plafond IVA e di quelle sui rimborsi IVA trimestrali per gli operatori che aderiscono al regime speciale OSS, posto che sembrerebbe determinare l’impossibilità di dichiarare e documentare i requisiti per l’esercizio di dette opzioni.
In particolare, il meccanismo del “plafond degli esportatori abituali”, consente di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’imposta entro il limite costituito dall’ammontare delle operazioni non imponibili registrate in un precedente periodo di riferimento fisso o mobile. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per espressa previsione normativa (art. 41, co. 4 del D.L. n. 331/1993), le vendite a distanza intracomunitarie sono computabili ai fini del calcolo del plafond IVA.
Il rimborso infrannuale dell’eccedenza Iva è riconosciuto, tra l’altro, ai soggetti che effettuano operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25 per cento dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate. Anche in questo caso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, che le vendite a distanza intracomunitarie devono ritenersi computabili ai fini del suddetto requisito.
Dunque, con riferimento ai soggetti che applicano il regime OSS, il problema è dato dall’assenza della documentazione prevista per provare il possesso dei suddetti requisiti.
Infatti, per quanto attiene agli obblighi dichiarativi, è prevista la presentazione di una dichiarazione trimestrale per via elettronica, e le operazioni non devono essere indicate nella dichiarazione Iva annuale. Inoltre, al fine di documentare le operazioni effettuate nel contesto del regime OSS non è prevista la tenuta della documentazione ordinaria, né è obbligatoria la fatturazione, ma la previsione del solo obbligo di conservazione di una documentazione idonea.
In altre parole, la dispensa dagli adempimenti per i soggetti che si avvalgono del regime speciale riguarda esclusivamente le dinamiche dichiarative e documentali del regime stesso e non può valere anche nel contesto dell’adozione, seppur concomitante, di strumenti definiti in ambito nazionale e connaturati da esigenze di controllo diverse.
Pertanto, i soggetti che effettuano vendite a distanza intracomunitarie, anche se dichiarano e versano l’IVA mediante il regime OSS UE, per potersi avvalere della possibilità di acquistare senza pagamento dell’IVA (plafond IVA) e dei requisiti per ottenere i rimborsi IVA trimestrali, devono (in aggiunta alla documentazione delle operazioni secondo le regole previste nell’ambito del regime OSS) continuare ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria. In particolare, devono:
– fatturare le operazioni;
– registrare le operazioni nei registri Iva delle fatture emesse o dei corrispettivi;
– presentare la dichiarazione IVA annuale inserendo le transazioni tra quelle di cui al Quadro VE, Rigo VE30, campo 3 (ai fini del plafond);
– presentare il modello TR, inserendo le operazioni ai righi TA30 e TD2 (ai fini dei rimborsi trimestrali).