Forniti chiarimenti sul regime IVA dei contributi versati per sostenere petizioni (Agenzia delle entrate – Risposta 29 settembre 2021, n. 632). Nel caso di specie, la società istante riferisce di gestire la piattaforma internet di sua proprietà, creata per permettere a chiunque di avviare – gratuitamente – una campagna/petizione su di un qualsiasi tema o argomento. L’Agenzia, in merito, chiarisce che al fine di accertare se i contributi oggetto del presente quesito costituiscano corrispettivi per prestazioni di servizi oppure donazioni è necessario far riferimento al concreto assetto degli interessi delle parti.
La Società rappresenta che l’iscrizione alla piattaforma e il lancio di una petizione/campagna è completamente gratuito. Ciascuno però, a prescindere dall’iscrizione alla piattaforma, o dall’avere lanciato o promosso una campagna, può sostenerla attraverso una donazione/contributo.
In particolare, in sede di documentazione integrativa, l’Istante precisa che le modalità di contribuzione/donazione che accetta sono essenzialmente due: il “Programma di sottoscrizione” e le “Petizioni sponsorizzate” (promoted petitions).
Mediante il “Programma di sottoscrizione”, (il solo oggetto di interpello) il sostenitore può contribuire, mediante versamenti periodici, a finanziare la gestione, la manutenzione e lo sviluppo della piattaforma e il progetto portato avanti dalla Società.
Il contributo è completamente libero e l’importo dell’ammontare può essere deciso dal sostenitore. Al versamento di questo contributo non corrisponde alcun significativo e particolare obbligo o impegno da parte sua nei confronti del sostenitore, se non quello di tenerlo periodicamente aggiornato, tramite email, sull’organizzazione di eventi, sull’impatto e sui risultati ottenuti, senza garantire alcun particolare benefit o vantaggio in relazione all’eventuale campagna avviata dal sostenitore ed ai relativi beneficiari.
Con le petizioni sponsorizzate (promoted petitions), la campagna è portata all’attenzione degli utenti unitamente alla richiesta di partecipazione e di contribuzione. In questo caso la Società si impegna a promuovere la petizione su vari canali, sui social media e via mail.
I fondi provengono esclusivamente da soggetti privati e sono poi dallo stesso utilizzati per sostenere i costi operativi della sua attività.
Una parte dei fondi raccolti inoltre è donata annualmente dalla Società alla Fondazione che lo scopo di favorire l’accesso a internet da parte degli utenti delle aree più svantaggiate (Paesi del Terzo Mondo).
L’Istante chiede il parere in merito al corretto regime IVA applicabile ai contributi versati dai suoi sostenitori residenti in Italia, aderenti al “Programma di sottoscrizione”.
Preso atto che, al “Programma di sottoscrizione” – come detto dall’Istante – “non corrisponde alcun significativo e particolare obbligo o impegno nei confronti del sostenitore, se non quello di tenerlo periodicamente aggiornato, tramite email, l’organizzazione di eventi ed una linea diretta con l’organizzazione, sull’impatto e sui risultati ottenuti”, i relativi contributi appaiono diretti a finanziare il funzionamento “in generale” della Società, piuttosto che risultare il corrispettivo di una specifica prestazione.
Ne consegue che, in linea con i chiarimenti di prassi sopra riportati, i contributi erogati dagli utenti, relativi al “programma di sottoscrizione”, si considerano mere movimentazioni di denaro e, come tali, esclusi dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del Decreto IVA.
A diversa conclusione si perverrebbe qualora le elargizioni alla piattaforma oltre a fornire al soggetto che le eroga la qualifica di “sottoscrittore”, gli riconosca il diritto a usufruire di specifiche prestazioni, come sembra profilarsi per le somme raccolte mediante le promoted petitions.