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Regime forfetario: lavoratore che rientra in Italia

19 Aprile 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Applicazione del regime forfetario al lavoratore dipendente residente all’estero, iscritto all’AIRE, che rientra in Italia per svolgere la libera professione. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 aprile 2021, n. 257)

La Legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/ 2014, art. 1, commi da 54 a 89) ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. Successivamente, la legge di bilancio 2019 (art. 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario. Da ultimo, la legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 692, legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha modificato ulteriormente l’ambito di applicazione del regime forfetario.
Con riferimento a quanto descritto dall’istante, in particolare, assumono rilevanza le seguenti disposizioni. Ai sensi di quanto disposto nel comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, non possono avvalersi del regime forfettario, tra l’altro:
– «i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto» [lettera b);
– «le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni» [lettera d-bis);
– «i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato » [lettera d-ter)].

Nel caso esaminato, l’istante riferisce di essere residente all’estero e di essere ivi assunto come lavoratore dipendente presso la società Alfa, percependo in qualità di lavoratore dipendente un compenso superiore alla soglia di euro 30.000,00 all’anno. Inoltre, rappresenta di voler trasferire negli ultimi mesi del 2021 la residenza in Italia e di voler qui avviare un’attività di lavoro autonomo in regime forfettario, avendo come principali committenti società con sede all’estero.
iò posto, considerato che l’istante intende mantenere l’iscrizione all’AIRE e continuare a risiedere e dimorare all’estero per la maggior parte del 2021, in applicazione della sopracitata lettera b), lo stesso non potrà accedere al regime forfettario nel medesimo anno di imposta (i.e. 2021).
Parimenti, l’accesso al regime risulta precluso per il 2021, considerato che l’istante riferisce che il rapporto di lavoro dipendente è ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza e che il relativo reddito percepito annualmente supera la soglia dei 30.000,00 euro, risultando, quindi, integrata la causa ostativa di cui alla citata lettera d-ter), che come si applica anche nel caso di rapporti di lavoro all’estero. Si rammenta, comunque, che la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro risulta cessato nell’anno precedente.
Per quanto concerne la possibilità di svolgere l’attività professionale nei confronti di committenti esteri il quesito posto è inammissibile per carenza delle obiettive condizioni di incertezza, considerato che non si riscontra nella legislazione relativa al regime forfetario alcuna causa ostativa di tal genere.
Alla luce di quanto sopra, nel presupposto che l’istante – in coerenza con quanto dichiarato – cessi il rapporto di lavoro dipendente entro la fine del 2021, faccia rientro in Italia e sia qui residente ai fini fiscali, si ritiene che lo stesso potrà applicare il regime forfettario nel 2022, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge.

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