Il lavoratore dipendente all’estero, iscritto all’AIRE, che, cessato il rapporto di lavoro subordinato, rientri in Italia continuando a collaborare dall’Italia come lavoratore autonomo con la medesima impresa (ex datore di lavoro), può adottare il regime forfetario, se nel precedente periodo d’imposta risulta effettivamente residente all’estero. In tal caso, la residenza e il lavoro all’estero non fanno scattare la causa ostativa di continuazione del lavoro con il precedente datore di lavoro (Agenzia delle Entrate – Risposta 3 febbraio 2021, n. 81). IL CASO Il caso sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda un cittadino italiano che nel 2019 si è trasferito all’estero per svolgere attività di lavoro dipendente presso una società estera (società di diritto inglese). SOLUZIONE Nel presupposto che il contribuente, iscritto all’AIRE, sia effettivamente residente all’estero e che trasferisca in fatto la residenza in Italia e ivi svolga la sua attività di lavoro autonomo, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di adottare il regime forfetario sulla base delle seguenti considerazioni. Pertanto, nel presupposto che il contribuente rientri in Italia e sia poi ivi residente, ai fini fiscali, deve ritenersi legittima l’adozione del regime forfetario, fermo restando il rispetto degli altri requisiti.
Nel 2019 il periodo di permanenza all’estero, dove ha trasferito la residenza, è superiore a 183 giorni.
L’iscrizione all’Aire risulta con decorrenza dal 2020.
Previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con l’attuale datore di lavoro estero, il contribuente intende fare rientro in Italia per svolgere attività di lavoro autonomo, continuando a collaborare dall’Italia con l’ex datore di lavoro.
Il quesito attiene alla possibilità di adottare il regime forfetario per l’attività di lavoro autonomo da intraprendere in Italia.
Il regime fiscale agevolato cd. “regime forfetario” è rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti (art. 1, co. da 54 a 89 della Legge n. 190 del 2014).
Con riferimento all’ipotesi rappresentata nel quesito, in particolare, assume rilevanza la causa ostativa in base alla quale non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Tale causa ostativa risponde alla ratio di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.
Nella fattispecie, precisa l’Agenzia delle Entrate, in considerazione dell’iscrizione all’AIRE con decorrenza dal 2020, si integrerebbe la causa ostativa “di un soggetto la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro….nei due precedenti periodi d’imposta”.
Tuttavia, al riguardo, per potersi escludere nel caso concreto il collegamento col territorio dello Stato italiano – che come detto renderebbe operativa la causa ostativa – può farsi ricorso alle tie breaker rules di cui alla Convenzione in vigore con il paese estero per superare il requisito formale dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente nel 2019.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il trasferimento all’estero per l’anno d’imposta 2020 integrato dalla dimostrazione della ricorrenza della tie breaker rule sopra menzionata per la residenza per l’anno 2019, consentirebbe di superare la causa ostativa, poiché, in linea di principio, non rappresenta un’artificiosa trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.
In particolare, resta ferma la verifica dell’ulteriore causa ostativa rappresentata dal reddito di lavoro dipendente e assimilato percepito nell’anno precedente oltre la soglia di 30.000 euro. Laddove il reddito lordo percepito superasse tale soglia, verrebbe integrata tale causa ostativa con esclusione del regime forfetario. Si ricorda che la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro risulta cessato nell’anno precedente.