I contributi ricevuti dalle scuole d’infanzia paritarie, sulla base della previsione del Decreto Rilancio, possono beneficiare dell’esenzione generale prevista ai fini IRPEF/IRES ed IRAP dal Decreto Ristori per i contributi Covid, se risultano erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Agenzia delle Entrate – Risposta 27 ottobre 2021, n. 748). Nel caso sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate, l’impresa sociale che svolge attività di scuola paritaria dell’infanzia e servizi aggiuntivi, quali ludoteca e centro polifunzionale area minori ha percepito dal MIUR, nel corso dell’anno 2020, un sostegno economico sotto forma di contributo, in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette annuali da 0 a 3 anni e da 3 a 6 anni. La questione riguarda sostanzialmente il regime fiscale applicabile ai contributi previsti dal Decreto Rilancio in favore delle scuole d’infanzia paritarie, come sostegno economico per il mancato incasso delle rette a causa della sospensione delle attività in presenza, dovuta alle misure contro la diffusione del covid-19.
Considerato che il contributo è stato erogato in relazione al ridotto/mancato versamento delle rette durante la pandemia Covid-19, si chiede se possa rientrare nel regime di esenzione fiscale previsto dal decreto Ristori per i “contributi Covid”.
In particolare, la norma stabilisce che “ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell’infanzia non statali, è erogato un contributo complessivo di 165 milioni di euro nell’anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell’istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell’infanzia non statali, in proporzione al numero di bambini iscritti nell’anno scolastico 2019/2020”.
In termini generali vale il principio in base al quale concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF/IRES e del valore della produzione ai fini IRAP tutti i contributi per i quali la disciplina istitutiva non prevede esplicitamente la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Nella fattispecie la norma non stabilisce detta esenzione. Tuttavia, in relazione ai contributi e alle indennità riconosciuti alle imprese ed ai professionisti come sostegno economico durante l’emergenza Covid-19, il cd. Decreto Ristori ha stabilito un regime di esenzione generale. In particolare, la norma stabilisce che “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF/IRES ed IRAP.
L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato, dunque, che l’esenzione è applicabile ai contributi e alle indennità di qualsiasi natura:
a) erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (seppur diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza);
b) da chiunque erogati;
c) spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi;
d) indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.
In proposito ha precisato che devono ritenersi inclusi nel regime di esenzione (in linea di principio) i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati che soddisfano contestualmente tutti i requisiti suindicati da sub a) a sub d). Trattandosi di una circostanza di fatto, però, non è valutabile in sede di interpello.
Pertanto, qualora in relazione ai contributi ricevuti dalle scuole d’infanzia paritarie ricorrano i suddetti requisiti, saranno considerati fiscalmente esenti, sia ai fini delle imposte sui redditi, sia ai fini Irap.