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Regime fiscale dei contributi covid alle scuole d’infanzia paritarie

28 Ottobre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

I contributi ricevuti dalle scuole d’infanzia paritarie, sulla base della previsione del Decreto Rilancio, possono beneficiare dell’esenzione generale prevista ai fini IRPEF/IRES ed IRAP dal Decreto Ristori per i contributi Covid, se risultano erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Agenzia delle Entrate – Risposta 27 ottobre 2021, n. 748).

Nel caso sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate, l’impresa sociale che svolge attività di scuola paritaria dell’infanzia e servizi aggiuntivi, quali ludoteca e centro polifunzionale area minori ha percepito dal MIUR, nel corso dell’anno 2020, un sostegno economico sotto forma di contributo, in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette annuali da 0 a 3 anni e da 3 a 6 anni.
Considerato che il contributo è stato erogato in relazione al ridotto/mancato versamento delle rette durante la pandemia Covid-19, si chiede se possa rientrare nel regime di esenzione fiscale previsto dal decreto Ristori per i “contributi Covid”.

La questione riguarda sostanzialmente il regime fiscale applicabile ai contributi previsti dal Decreto Rilancio in favore delle scuole d’infanzia paritarie, come sostegno economico per il mancato incasso delle rette a causa della sospensione delle attività in presenza, dovuta alle misure contro la diffusione del covid-19.
In particolare, la norma stabilisce che “ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell’infanzia non statali, è erogato un contributo complessivo di 165 milioni di euro nell’anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell’istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell’infanzia non statali, in proporzione al numero di bambini iscritti nell’anno scolastico 2019/2020”.
In termini generali vale il principio in base al quale concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF/IRES e del valore della produzione ai fini IRAP tutti i contributi per i quali la disciplina istitutiva non prevede esplicitamente la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Nella fattispecie la norma non stabilisce detta esenzione. Tuttavia, in relazione ai contributi e alle indennità riconosciuti alle imprese ed ai professionisti come sostegno economico durante l’emergenza Covid-19, il cd. Decreto Ristori ha stabilito un regime di esenzione generale. In particolare, la norma stabilisce che “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF/IRES ed IRAP.
L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato, dunque, che l’esenzione è applicabile ai contributi e alle indennità di qualsiasi natura:
a) erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (seppur diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza);
b) da chiunque erogati;
c) spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi;
d) indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.
In proposito ha precisato che devono ritenersi inclusi nel regime di esenzione (in linea di principio) i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati che soddisfano contestualmente tutti i requisiti suindicati da sub a) a sub d). Trattandosi di una circostanza di fatto, però, non è valutabile in sede di interpello.
Pertanto, qualora in relazione ai contributi ricevuti dalle scuole d’infanzia paritarie ricorrano i suddetti requisiti, saranno considerati fiscalmente esenti, sia ai fini delle imposte sui redditi, sia ai fini Irap.

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