Per il periodo di attività lavorativa svolta da remoto in Italia, la retribuzione convenzionale finora utilizzata non può essere più considerata come base imponibile ai fini della tassazione (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 17 maggio 2021, n. 345) Nella fattispecie oggetto del quesito la società istante rappresenta il caso di un dipendente, fiscalmente residente in Italia, assunto con contratto a tempo indeterminato e inquadramento di dirigente, distaccato a decorrere dal 1° maggio 2019 presso una consociata estera, con sede di lavoro presso gli uffici della società a Parigi.
Il predetto dipendente, durante il 2019 e nel 2020, si è qualificato come soggetto fiscalmente residente in Italia poiché, nonostante il distacco in Francia, ha mantenuto l’iscrizione anagrafica e il domicilio nello Stato italiano per la maggior parte di ciascun periodo d’imposta considerato, avendo mantenuto la sede principale dei suoi interessi familiari e sociali in Italia, Paese nel quale avrebbe continuato a rientrare nei week end e per le vacanze in una situazione di normalità.
Viene evidenziato, inoltre, che la società istante, in qualità di sostituto d’imposta, ha sinora assoggettato il reddito imputato al dipendente in base all’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir.
A causa della straordinarietà della situazione e delle restrizioni alla libertà di circolazione imposte, sia nel nostro territorio sia in Francia, il lavoratore in oggetto è rientrato in Italia a Febbraio 2020, continuandovi a svolgere la propria prestazione lavorativa in remote working.
Pertanto, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa del dipendente è diventato, eccezionalmente e temporaneamente, l’abitazione del lavoratore in Italia, ove la famiglia del dipendente ha sempre vissuto.
In relazione alle mansioni del lavoratore viene evidenziato che l’attività svolta in Italia dal dipendente in modalità di remote working è la medesima di quella esercitata – e che in condizioni di normalità avrebbe dovuto continuare ad essere esercitata – durante il periodo di effettiva presenza all’estero. Non vi sono state, infatti, tra la società istante ed il dipendente rientrato in Italia, interruzioni o variazioni contrattuali relativamente alla tipologia di mansioni, alla legal entity beneficiaria delle prestazioni di lavoro, alle linee di riporto del lavoratore stesso e al destino del costo del lavoro.
In altre parole, il distacco del lavoratore in Francia, da un punto di vista contrattuale e di fatto, non ha subito modifiche né sotto il profilo individuale, né sotto il profilo dell’accordo intercompany, rimanendo il costo addebitato alla società distaccataria francese.
L’istante, a riguardo rappresenta i suoi dubbi interpretativi circa gli obblighi di sostituzione di imposta della società istante relativamente alla tassazione del reddito di lavoro dipendente prodotto in costanza di distacco dal lavoratore. In particolare chiede se vengano meno le condizioni previste dall’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, con particolare riferimento alla continuità ed esclusività del rapporto di lavoro; più precisamente se tali condizioni possano essere compromesse dallo svolgimento di attività lavorativa in luogo diverso da quello contrattualmente previsto e in che modo si debba procedere alla verifica del requisito quantitativo di permanenza all’estero, ovvero dei 183 giorni nell’arco di un periodo di riferimento di 12 mesi.
Per il Fisco nella fattispecie in esame il requisito del soggiorno nel Paese estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi si ritiene soddisfatto nell’arco temporale intercorrente tra il 1° maggio 2019 (giorno del distacco in Francia) fino al 22 febbraio 2020 (ultimo giorno di permanenza all’estero), dal momento che in tale arco temporale il lavoratore ha soggiornato nel Paese estero per 298 giorni.
Si ritiene, inoltre, che la retribuzione convenzionale relativa al mese di febbraio 2020 deve essere riproporzionata tenendo conto che dal 23 febbraio 2020 il dipendente soggiorna in Italia e, conseguentemente, da tale data non è rispettata una delle condizioni richieste dal legislatore.
Pertanto, in relazione al reddito di lavoro dipendente prodotto a decorrere dal 23 febbraio 2020, la società istante sarà tenuta a rideterminare il reddito di lavoro dipendente prodotto dal lavoratore ai sensi dei commi da 1 a 8 dell’articolo 51, del Tuir.