Il Fondo Foncer di pensione complementare per i lavoratori dipendenti dell’industria della ceramica e di materiali refrattari con circolare n. 1/2021 ha trattato il versamento della quota di contribuzione a carico dell’azienda. Aziende produttrici di grès ceramico e porcellanato, mosaico ceramico, piastrelle e pezzi speciali di ceramica per rivestimenti e pavimenti Ai sensi del CCNL vigente a decorrere dall’1/1/2022, l’aliquota di contribuzione, destinata al fondo di previdenza complementare a carico del datore di lavoro per i lavoratori iscritti, incrementerà di una quota pari allo 0,20% da calcolarsi sulla retribuzione utile al calcolo del TFR. Il versamento al fondo deve essere effettuato il 20/2/2022, data di pagamento riferita alla competenza del mese di gennaio 2022. Aziende operanti nel settore refrattari di qualsiasi specie Ai sensi del CCNL vigente a decorrere dall’1/1/2022, l’aliquota di contribuzione, destinata al fondo di previdenza complementare a carico del datore di lavoro per i lavoratori iscritti, incrementerà di una quota pari allo 0,10% da calcolarsi sulla retribuzione utile al calcolo del TFR. Aziende operanti nel settore di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche ornamentale, stoviglierie, ceramica tecnica e tubi in gres Ai sensi del CCNL vigente a decorrere dall’1/1/2022, l’aliquota di contribuzione, destinata al fondo di previdenza complementare a carico del datore di lavoro per i lavoratori iscritti, incrementerà di una quota pari allo 0,10% da calcolarsi sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.
Pertanto, a partire dall’1/1/2022, le aziende verseranno un contributo datoriale corrispondente al 2,30% della retribuzione utile al calcolo del TFR, oltre al contributo dello 0,20% per il pagamento del premio per le prestazioni accessorie che, in caso di morte, di invalidità permanente o di altre condizioni che non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro o la non autosufficienza, permettano al lavoratore o ai suoi eredi, di avere delle prestazioni aggiuntive su base assicurativa.
Un ulteriore incremento pari allo 0,10% sarà effettuato a partire dall’1/1/2023.
Pertanto, a partire dall’1/1/2022, le aziende verseranno un contributo datoriale corrispondente al 2,20 % della retribuzione utile al calcolo del TFR, oltre al contributo dello 0,20% per il pagamento del premio per le prestazioni accessorie che, in caso di morte, di invalidità permanente o di altre condizioni che non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro o la non autosufficienza, permettano al lavoratore o ai suoi eredi, di avere delle prestazioni aggiuntive su base assicurativa.
Il versamento al fondo deve essere effettuato il 20/2/2022, data di pagamento riferita alla competenza del mese di gennaio 2022.
Un ulteriore incremento pari allo 0,10% sarà effettuato a partire dall’1/1/2023.
Pertanto, a partire dall’1/1/2022, le aziende verseranno un contributo datoriale corrispondente all’1,90% della retribuzione utile al calcolo del TFR, oltre al contributo dello 0,20% per il pagamento del premio per le prestazioni accessorie che, in caso di morte, di invalidità permanente o di altre condizioni che non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro o la non autosufficienza, permettano al lavoratore o ai suoi eredi, di avere delle prestazioni aggiuntive su base assicurativa.
Il versamento al fondo deve essere effettuato il 20/2/2022, data di pagamento riferita alla competenza del mese di gennaio 2022.