Proroga del termine di deposito dell’attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti delle start-up e PMI innovative, in relazione al differimento dei termini di deposito dei bilanci stabiliti a causa della pandemia (Ministero dello sviluppo economico – Circolare 30 settembre 2021, n. 278980). Ai sensi dell’art. 106, c. 1, del DL 18/2020, modificato dall’art. 3, c. 6, del DL 183/2020, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il MISE ritiene che, nel perdurare, sia pure attenuato, della situazione pandemica, risulti anche per quest’anno opportuno attenersi ai principi procedurali di particolare favore indicati nella circolare n. 1/V del 10 settembre 2020, in materia di deposito della attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti delle start-up e delle PMI innovative ai sensi, rispettivamente, dell’art. 25, c. 16, del DL 179/2012 e dell’art. 4, c. 7, del DL 3/2015.
Ai sensi dall’articolo 25, comma 16 del D.L. 179 del 2012 (per le startup) e dall’articolo 4, comma 7 del D.L. 3 del 2015 (per le PMI innovative), modificate dal DL 76 del 2020, entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti le start-up innovative o l’incubatore certificato e le PMI innovative sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell’articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione.
Il legislatore ha, dunque, descritto una fase procedimentale che, cronologicamente si chiude il 30 settembre. I sessanta giorni dalla perdita dei requisiti, decorrono dal 1° agosto, consentono “ordinariamente” alle Camere di Commercio di istruire il procedimento, valutando le eventuali dirimenti, prima di giungere al provvedimento ablativo reale.
Il Ministero dello Sviluppo Economico nella citata circolare n. 1/V evidenzia che “eccezionalmente”, considerate le condizioni particolari, si potrebbe invocare l’applicazione del principio del cd ravvedimento operoso. Tale istituto come noto opera nel lasso di tempo intercorrente tra la scadenza dei termini entro cui l’obbligo doveva essere adempiuto e l’avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio.
Vertendosi, in subjecta materia nell’applicazione di una sanzione reale (la cancellazione), fino al momento in cui le Camere non avviano il procedimento di cancellazione (che deve comunque avvenire entro sessanta giorni), è ammesso il ravvedimento operoso della società, con deposito tardivo della attestazione de quo.
Pertanto, le Camere devono inviare una PEC di recall a tutte le startup e PMI iscritte nella sezione speciale con invito a trasmettere tardivamente, entro brevissimo termine, alle stesse l’attestazione del mantenimento dei requisiti. Trascorso il termine assegnato, presunta e ritenuta la volontà della società di non confermare i requisiti, gli Uffici procederanno alla cancellazione secondo le nuove regole dettate dal richiamato DL 76/2020.
Il Ministero, infine, sottolinea che il ravvedimento operoso elimina la sanzione reale della cancellazione, ma non esclude l’applicazione della sanzione pecuniaria per omissione di eseguire nei termini prescritti, depositi presso il registro delle imprese.