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Pronte le regole per i ristori riservati agli operatori dei terminal portuali

22 Settembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Definite le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo riservato per gli operatori dei terminal portuali che hanno subito perdite a causa dell’Emergenza Covid-19 (Ministero Infrastrutture e Trasporti – decreto 10 agosto 2021, n. 325).

L’agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 consente di compensare la riduzione dei ricavi conseguente alle limitazioni delle attività e quindi al calo di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.

Le domande possono essere presentate dalle imprese che gestiscono i terminali portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni demaniali e che hanno subito danni derivanti dall’insorgenza dell’epidemia da Covid-19.

L’invio deve essere effettuato entro il 17 ottobre 2021 esclusivamente a mezzo PEC alla Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all’indirizzo di posta elettronica certificata dg.tm@pec.mit.gov.it.

Ai fini dell’accesso al contributo, per danno subito a causa dell’insorgenza dell’epidemia da Covid- 19 si intende la riduzione dei ricavi conseguente al decremento dei passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

La richiesta di contributo può essere presentata anche per periodi limitati rispetto all’arco temporale previsto o per periodi non continuativi, purché comunque compresi tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

La riduzione dei ricavi di cui al comma 1 deve essere riferita alla riduzione dei ricavi lordi conseguente alle misure di contenimento e di contrasto all’emergenza da Covid-19, tenendo anche conto:

– dei costi cessanti connessi alla riduzione dei servizi;

– dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

– dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza, quali a titolo esemplificativo igienizzazione e sanificazione dei mezzi utilizzati nei terminal, acquisto di dispositivi di protezione individuale e similari.

Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazioni, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro delle mancate entrate.

In ogni caso è esclusa qualsiasi sovra-compensazione del danno subito.

La domanda, a pena di inammissibilità deve:

– essere redatta in conformità al modello approvato;

– indicare i valori sui danni distinti per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, in conformità al modello approvato;

– essere corredata da una relazione di un esperto indipendente iscritto nel registro dei revisori legali recante la descrizione anche del nesso causale tra le singole voci indicate ai fini della determinazione del danno subito e l’emergenza epidemiologica da Covid-19;

– recare la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società che attesti, sotto la propria responsabilità anche la veridicità dei dati della relazione, specificando in particolare che:

a) i minori ricavi nel periodo non sono derivanti da eventi societari indipendenti e non connessi all’emergenza epidemiologica;

b) non sono stati percepiti eventuali altri contributi europei, statali o regionali aventi finalità analoghe a quelle del presente decreto che possano determinare sovracompensazioni;

c) l’impresa, se diversa da microimpresa o piccola impresa, non si trovava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019;

d) l’impresa, se microimpresa o piccola impresa già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbia ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

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