Prime indicazioni Inps sulla gestione delle domande di integrazione salariale causale COVID-19 Anche le imprese che alla data del 23 marzo hanno in corso un trattamento di CIGS e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività per effetto dell’emergenza in atto, possono accedere al trattamento ordinario, per una durata massima di 13 settimane, per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, purchè rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla CIGO. La domanda va presentata con la causale “COVID 19 – DL 41/21-sospensione Cigs” (Inps, messaggio 26 marzo 2021, n. 1297) L’ulteriore periodo di 13 settimane di trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiedibile dai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, si aggiungono alle prime 12 (art. 1, co. 300, L. n. 178/2020), che si collocano nel primo trimestre dell’anno in corso. Conseguentemente, in caso di ricorso alla CIGO, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, secondo l’articolazione seguente:
– 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
– ulteriori 13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.
Anche i datori di lavoro che rientrano nelle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali, anche alternativi (art. 26 e 40, D.Lgs. n. 148/2015), nonché quelli che ricorrono ai trattamenti di cassa integrazione in deroga, per le sospensioni o riduzioni delle attività produttive conseguenti a eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID- 19, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, possono richiedere rispettivamente i trattamenti di assegno ordinario e di CIGD per un massimo di 28 settimane complessive, da ritenersi aggiuntivo a quello precedente (art. 1, co. 300, L. n. 178/2020). Conseguentemente i datori di lavoro in parola hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021; tuttavia, il periodo di 12 settimane deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.
Per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, i datori di lavoro devono utilizzare la causale “COVID 19 – DL 41/21”. Inoltre, per i trattamenti di cassa integrazione in deroga relativi ad aziende delle province autonome di Trento e di Bolzano, devono essere utilizzate, rispettivamente, le seguenti causali:
– “COVID 19 – DL 41/21 – Deroga Trento”;
– “COVID 19 – DL 41/21 – Deroga Bolzano”.
Anche le imprese che alla data del 23 marzo 2021 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 13 settimane, per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria. La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la causale “COVID 19 – DL 41/21-sospensione Cigs”.
Destinatari del nuovo periodo di trattamenti sono anche i datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19. Quanto ai lavoratori cui si rivolgono le tutele, devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, al 23 marzo 2021.
Anche nel settore agricolo viene previsto un ulteriore possibile periodo di accesso ai trattamenti di integrazione salariale (CISOA), per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 ed il 31 dicembre 2021, da ritenersi aggiuntivo a quello precedente.
In linea con la disciplina a regime, le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Parimenti, in caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps, con il possibile anticipo del 40%. Tuttavia, con riguardo alle settimane di sospensione o riduzione delle attività lavorative relative a periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, anche i datori di lavoro che richiedano trattamenti CIGD connessi all’emergenza da COVID-19 possono avvalersi, in alternativa al sistema del pagamento diretto, del sistema del conguaglio, prima limitato alle sole aziende plurilocalizzate.
Per periodi decorrenti da aprile 2021, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’Inps o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”.