Nell’ambito delle prestazioni sanitarie, il mandatario può agire “in nome e per conto” del mandante solo se è a sua volta una struttura autorizzata all’attività sanitaria. Diversamente, il prestatore sanitario deve emettere fattura, in regime di esenzione, direttamente nei confronti dei pazienti ed assolvere all’obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Deve escludersi, dunque, la possibilità di dare mandato senza rappresentanza ad una società di servizi per la gestione della fatturazione e dell’incasso delle prestazioni sanitarie (Agenzia delle Entrate – Risposta 22 dicembre 2021, n. 857). La questione esaminata dall’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per i prestatori sanitari di conferire mandato senza rappresentanza ad una società di servizi che, in relazione alle prestazioni sanitarie, gestisca le operazioni di fatturazione e di incasso nei confronti dei pazienti per conto del prestatore sanitario in nome proprio, in relazione agli obblighi di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (STS). Riguardo alla possibilità che le prestazioni sanitarie possano essere oggetto di un mandato senza rappresentanza, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che secondo la disciplina IVA, l’esenzione si applica alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza. Nel caso esaminato, tenuto conto che la mandataria non è una struttura autorizzata all’attività sanitaria, secondo l’Agenzia delle Entrate, deve ritenersi esclusa la possibilità di delegare la fatturazione e l’incasso per le prestazioni sanitarie con le modalità descritte, attraverso il mandato senza rappresentanza.
Nella fattispecie, il contribuente, esercente l’attività di massofisioterapista (Ateco 869021), ha stipulato mandato senza rappresentanza con una società di servizi delegando la fatturazione e l’incasso per le prestazioni rese in favore dei pazienti. In particolare, sulla base del mandato:
– il massofisioterapista emette fattura in esenzione da IVA nei confronti della società, a fronte delle prestazioni rese ai pazienti, indicando i dati anagrafici del cliente;
– la società fattura ai clienti/pazienti la prestazione sanitaria resa dal professionista, maggiorata del proprio compenso, in regime di esenzione IVA;
– la società incassa il corrispettivo dal cliente, provvedendo poi a pagare la fattura emessa dal massofisioterapista nei suoi confronti.
In tal caso, tenuto conto che la società non è una struttura sanitaria e non può adempiere alla trasmissione dei dati al STS, si chiede se l’adempimento possa essere adempiuto dal prestatore sanitario comunicando i dati delle prestazioni effettuate nei confronti dei pazienti.
In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
– sotto il profilo oggettivo, l’applicazione dell’esenzione va limitata alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia. Pertanto, è lo scopo della prestazione medica che determina se quest’ultima debba essere esentata da IVA. Di conseguenza, se una prestazione medica viene effettuata in un contesto che permette di stabilire che il suo scopo principale non è quello di tutelare, vuoi mantenendola vuoi ristabilendola, la salute, l’esenzione non si applica a tale prestazione.
– sotto il profilo soggettivo, la prestazione medica o paramedica può essere esente dall’IVA solo se resa dai soggetti sottoposti a vigilanza. I professionisti sanitari iscritti all’albo dei fisioterapisti, nell’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti, rientrano, in via generale, fra i soggetti che possono effettuare prestazioni sanitarie esenti.
L’Agenzia delle Entrate ha poi osservato che il mandato è il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte (mandante). In particolare, nel mandato senza rappresentanza, il mandatario agisce nell’interesse del mandante, ma spende il proprio nome, e, conseguentemente, acquista in proprio gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi.
Ai fini IVA, le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario. Ne deriva che – nell’ambito delle prestazioni sanitarie – il mandatario può agire “in nome e per conto” del mandante solo se è a sua volta una struttura autorizzata all’attività sanitaria. Solo in presenza di entrambi i presupposti – oggettivo e soggettivo – infatti, le prestazioni che il mandatario rende per conto del mandante, spendendo il proprio nome, conservano la natura di prestazioni sanitarie esenti come per il mandante. Diversamente, non può che realizzarsi un rapporto diretto tra i pazienti ed il prestatore sanitario che deve, dunque, emettere fattura, in regime di esenzione IVA, direttamente nei confronti dei pazienti ed assolvere all’obbligo di invio dei dati al STS.
Una diversa soluzione, peraltro, non sarebbe compatibile con la disciplina delle detrazioni per oneri prevista ai fini delle imposte sul reddito, in base alla quale i contribuenti esercitano il diritto alla detrazione delle spese mediche solo in presenza di una documentazione fiscale ad essi intestata, emessa da un soggetto autorizzato alla prestazione sanitaria.
La società di servizi può essere incaricata, con un mandato con rappresentanza, ad emettere fattura in nome e per conto dell’istante. In tale evenienza nella fattura andrà annotato che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, da un terzo.
Laddove, sulla base di accordi interni, i pazienti siano tenuti a corrispondere le somme relative alla prestazione direttamente alla società di servizi – che provvederà a riversarle al prestatore sanitario – quest’ultima può documentarle, quale provvista di fondi, in esclusione dalla base imponibile IVA, mentre deve essere fatturata separatamente, in regime di imponibilità IVA, l’eventuale maggiorazione applicata per il servizio.
Per quanto riguarda l’invio al STS dei dati delle fatture relative alle prestazioni sanitarie, l’obbligo resta in capo al prestatore sanitario.