L’Inail fornisce istruzioni operative sulla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Possono beneficiare della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Sono sospesi: la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2020/2021; la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione. Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 31 maggio 2021.
Pertanto: la dichiarazione delle retribuzioni 2020 deve essere trasmessa esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile in www.inail.it – Servizi online –Autoliquidazione dal 10 maggio 2021 al 31 maggio 2021; la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione deve essere trasmessa utilizzando il servizio online “Riduzione per prevenzione”, che sarà disponibile in www.inail.it – Servizi online –Denunce dal 10 maggio 2021 al 31 maggio 2021.
I versamenti sospesi sono quelli con scadenza legale dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, tra cui rientra il versamento del premio di autoliquidazione 2020/2021.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi; tenuto conto che il 30 maggio 2021 cade di domenica, i versamenti in scadenza in tale data sono tempestivi se effettuati entro 31 maggio 2021.
In caso di pagamento rateale, le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ogni mese ad eccezione delle rate in scadenza a dicembre 2021 e 2022 che devono essere versate entro il 16 del mese.
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. Per espressa previsione normativa non è consentito il rimborso di quanto già versato.
I soggetti in possesso dei requisiti per usufruire della sospensione beneficiano anche della sospensione dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni. Le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate entro il 31 maggio 2021.
La sospensione non si applica ai versamenti delle rate in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 relative alla rateizzazione prevista dall’articolo 97, comma 1, secondo periodo, DL 104/2020.
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche per le quali non ricorrano i presupposti stabiliti dalla norma in esame per l’applicazione della sospensione devono effettuare gli adempimenti e i versamenti regolarmente.
Pertanto, la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2020/2021 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2020 devono essere presentate entro il 1° marzo 2021, con modalità telematica.
Il versamento del premio di autoliquidazione 2020/2021 deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2021.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi utilizzando il modello F24 e indicando nel campo “numero di riferimento”: 999245 per il versamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2021; 999246 per il versamento in forma rateale fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 maggio 2021 e delle rate successive entro l’ultimo giorno del mese ad eccezione delle rate di dicembre 2021 e 2022 che devono essere versate entro il giorno 16 di tali mesi.