Relativamente all’emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari o extracomunitari, si forniscono indicazioni sul contributo forfettario, nonché sugli adempimenti informativi e contributivi per i periodi per i quali non è dovuto tale contributo. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, è stato previsto, per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del dlgs 25 luglio 1998, n. 286, la possibilità di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, dell’Unione europea o extracomunitari. L’importo del contributo forfettario che il datore di lavoro è tenuto a versare è pari, per ciascun mese o frazione di mese, ai seguenti importi: euro 300,00, per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; euro 156,00, per i settori dell’assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza; euro 156,00, per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Il mancato versamento del contributo forfetario di 500,00 euro e del contributo previsto dal decreto 7 luglio 2020 comportano l’inammissibilità dell’istanza e/o il mancato accoglimento.
A tal fine, il datore di lavoro è tenuto al “pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale.
Per le istanze presentate allo Sportello unico per l’immigrazione (SUI), riferite a rapporti di lavoro instaurati con cittadini extracomunitari, il Ministero del Lavoro ha precisato che, qualora l’istanza abbia avuto ad oggetto l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, il versamento “può essere effettuato anche dopo la presentazione della domanda di emersione, ma prima della convocazione delle parti presso lo Sportello unico per l’immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno”. Tale indicazione è stata confermata nella circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro del 30 settembre 2020, avente ad oggetto “Decreto 7 luglio 2020. Determinazione e destinazione del contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare”.
Nella domanda di emersione presentata all’INPS, riferita ai rapporti di lavoro instaurati con cittadini italiani o dell’Unione europea, il datore ha dovuto dichiarare di impegnarsi a pagare il contributo entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale del 7 luglio 2020, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre 2020.
Tuttavia, considerato che le istruzioni per il versamento sono state fornite con la risoluzione n. 58/E del 25 settembre 2020, i datori di lavoro che hanno inoltrato istanza di emersione di rapporti di lavoro – già instaurati prima del 19 maggio 2020 – con cittadini italiani o comunitari, possano effettuare il versamento del contributo forfettario in parola, entro dieci giorni dal 31 maggio 2021. In caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfettario”.
Il contributo forfettario è riscosso dall’Agenzia delle Entrate.
Il versamento dei contributi forfettari deve avvenire tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, reperibile presso gli sportelli bancari e gli uffici postali o scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Interno, utilizzando i seguenti codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la citata Risoluzione n. 58/E del 25 settembre 2020:
– “CFZP”, denominato “Contributo forfettario 300 euro – emersione lavoro irregolare – settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse – DM 7 luglio 2020”;
– “CFAS”, denominato “Contributo forfettario 156 euro – emersione lavoro irregolare – settori assistenza alla persona – DM 7 luglio 2020”;
– “CFLD”, denominato “Contributo forfettario 156 euro – emersione lavoro irregolare – settore lavoro domestico e sostegno al bisogno familiare – DM 7 luglio 2020”.
Considerato che una quota del contributo forfettario è a titolo contributivo, la contribuzione forfettaria può essere versata esclusivamente con riferimento ai periodi che si collocano entro il quinquennio rispetto alla data di presentazione dell’istanza, nel rispetto dei termini di prescrizione quinquennale in materia di contribuzione obbligatoria previdenziale.
Il contributo forfettario è dovuto anche nelle ipotesi di istanze volte alla emersione di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno non valido per lo svolgimento di attività lavorativa.
Con il versamento del contributo forfettario, dovuto per ciascun mese o frazione di mese, il datoreassolve agli obblighi di versamento della contribuzione afferenti al periodo compreso tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data della domanda di emersione; per il suddetto periodo i lavoratori sono esclusi dal pagamento della contribuzione previdenziale a loro carico e il datore di lavoro non può applicare la rivalsa per la quota contributiva normalmente posta a carico del lavoratore.
Per i periodi di lavoro successivi, ossia per i periodi di paga decorrenti dal giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza, il datore di lavoro è tenuto, invece, al versamento della contribuzione ordinariamente dovuta.
Per i datori di lavoro che, in seguito alla riapertura dei termini prevista con la circolare n. 4623 del 17 novembre 2020 del Ministero dell’Interno, si avvarranno della possibilità di presentare l’istanza volta alla emersione di un rapporto di lavoro, il contributo forfettario è dovuto fino alla data del 15 agosto 2020 (in quanto giorno di scadenza del termine previsto dall’art. 103 del D.L. n. 34/2020). Per i periodi di lavoro successivi, ossia per i periodi di paga decorrenti dal giorno successivo al 15 agosto 2020, il datore di lavoro è tenuto, invece, al versamento della contribuzione ordinariamente dovuta.
Il contributo forfettario non è dovuto per i rapporti di lavoro instaurati successivamente alla presentazione delle istanze volte alla conclusione di un contratto di lavoro subordinato, in attesa della definizione della procedura finalizzata alla sottoscrizione del contratto di lavoro.
Gli obblighi contributivi del datore di lavoro – che ha inoltrato istanza di emersione avente ad oggetto rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani e comunitari – afferenti al periodo di lavoro compreso tra la data di inizio del rapporto di lavoro e il 18 maggio 2020, giorno antecedente l’entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, sono assolti con il versamento dell’importo del contributo forfettario previsto dall’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020.
Per il suddetto periodo, quindi, i lavoratori sono esclusi dal pagamento della contribuzione previdenziale a loro carico e il datore di lavoro non può applicare la rivalsa per la quota contributiva che normalmente è a carico del lavoratore, in quanto il contributo forfettario in argomento copre interamente anche tale quota di contributi.
Per i periodi di lavoro decorrenti dal 19 maggio 2020, il datore di lavoro è tenuto, invece, al versamento della contribuzione ordinariamente dovuta.
Non possono essere accolte le domande di emersione inoltrate da datori di lavoro che svolgono attività con un codice Ateco diverso da quelli contenuti nella tabella di cui all’allegato 1 del decreto 27 maggio 2020.
Nel caso di istanze volte alla regolarizzazione di rapporti di lavoro già in essere con cittadini italiani o comunitari, “il rapporto di lavoro subordinato irregolare oggetto dell’istanza deve avere avuto inizio in data antecedente al 19 maggio 2020 (data di pubblicazione del D.L. n. 34/2020) e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza”. Pertanto, anche le istanze prive dei suddetti requisiti non possono essere accolte.
Inoltre, non possono essere oggetto di dichiarazione di emersione i lavoratori già individuati come “lavoratori in nero” a seguito di accertamenti ispettivi o per i quali si sia già proceduto alla notifica di addebiti in data precedente al 1° giugno 2020, data a decorrere dalla quale il datore di lavoro poteva presentare l’istanza di emersione.
Considerato che, la presentazione delle istanze di regolarizzazione consente lo svolgimento dell’attività lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l’istanza, nel caso in cui l’istanza di emersione abbia ad oggetto un rapporto di lavoro già in essere, nei casi di inammissibilità o di rigetto della domanda di emersione, il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione secondo le caratteristiche contributive proprie del settore di inquadramento, calcolata sulle retribuzioni contrattuali, a decorrere dalla data di inizio del rapporto di lavoro, oltre alle sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lett. b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Ciò vale anche nell’ipotesi di attività di lavoro subordinato svolta da lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno.