Il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell’evento consistente nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall’ingresso e dall’uscita delle aree urbane e portuali assume rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile, sulla base delle regole di determinazione dettate dal TUIR (Agenzia Entrate – risposta 25 marzo 2021, n. 207). I ristori istitutivi a seguito dell’evento del crollo di un tratto del viadotto Polcevera (Ponte Morandi) di Genova hanno la funzione di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori registrate a causa del crollo del Ponte Morandi. Le tipologie di spese ammesse a ristoro riguardano: – le missioni di viaggio con origine e/o destinazione il Comune ed il Porto di Genova che dimostrino l’attraversamento del nodo urbano e per le quali il ristoro deriva dagli svantaggi derivanti dai percorsi aggiuntivi stradali e autostradali, ovvero dalle difficoltà logistiche dipendenti dall’ attraversamento delle aree urbane e portuali di Genova; – le missioni di viaggio compiute nel territorio nazionale che abbiano comportato per effetto del crollo del ponte Morandi la forzata percorrenza di tratti autostradali e/o stradali aggiuntivi. Ciò premesso, tenuto conto che non sussistono disposizioni che escludono la concorrenza dal reddito di impresa di tale contributo e considerato che la finalità dello stesso è quella chiaramente di fronteggiare i maggiori oneri di gestione sostenuti dai soggetti economici in ragione delle difficoltà causate dall’evento sopra menzionato, lo stesso assume rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile, sulla base delle regole di determinazione dettate dal TUIR.