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Photo shooting: chiarimenti dal Fisco

13 Ottobre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle Entrate con la risposta 12 ottobre 2021, n. 700 ha fornito chiarimenti sul regime fiscale dei compensi corrisposti da società non residente a modelli e testimonials non residenti per l’esecuzione in Italia di sessioni di photo shooting e per i correlati diritti di utilizzazione dell’immagine.

I compensi erogati a modelli professionisti per l’esecuzione di sessioni di photo shooting e i compensi erogati per i correlati diritti di utilizzazione dell’immagine costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53, co. 1, Tuir, in presenza dei requisiti di abitualità e professionalità richiesti.

Entrambe le tipologie di compensi, infatti, sono strettamente riconducibili all’attività professionale di modello, in quanto quest’ultimo, oltre a esercitare l’attività di indossatore nell’ambito di sfilate di moda, presta altresì la propria immagine in campagne pubblicitarie e promozionali.

Con specifico riferimento ai soggetti non residenti, l’art. 23, co. 1, lett. d), del Tuir, prevede che si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia.

Il criterio di collegamento ai fini dell’attrazione dei predetti emolumenti nella potestà impositiva dello Stato italiano è quindi costituito dalla circostanza che la prestazione lavorativa sia svolta in Italia.

Nel caso di specie, posto che le sessioni di photo shooting sono svolte in Italia e data la precisata natura di redditi di lavoro autonomo sia dei compensi corrisposti dall’Istante ai “modelli” non residenti per le suddette sessioni che dei compensi erogati per i correlati diritti di utilizzazione dell’immagine, i compensi medesimi sono territorialmente rilevanti in Italia ai sensi del cit. art. 23.

Con particolare riferimento ai compensi erogati per i diritti di utilizzazione dell’immagine, l’Agenzia delle Entrate ha avuto già modo di precisare che ai fini territoriali, deve aversi riguardo al luogo di svolgimento dell’attività artistica o professionale cui i proventi medesimi sono correlati e, cioè, l’Italia (luogo di svolgimento delle sessioni di photo shooting), a nulla rilevando il luogo in cui è esercitata l’attività di sfruttamento economico del diritto all’immagine.

Con riguardo ai testimonials che sono celebrities del mondo artistico e dello spettacolo che effettuano sessioni di photo shooting nelle quali la loro immagine o testimonianza è associata a un marchio o a un prodotto per rafforzarne la credibilità, i compensi percepiti per l’esecuzione delle predette sessioni di photo shooting costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53, co. 1, del Tuir, in quanto, seppure non strettamente riconducibili all’attività di cantante, attore o influencer dalle stesse svolta per professione abituale, ne sono, tuttavia, connessi, trattandosi pur sempre di compensi relativi ad attività collegate al contesto artistico nel quale si esprime l’attività principale di cantante, attore o influencer esercitata professionalmente e abitualmente dalle celebrities.

Relativamente ai compensi corrisposti a queste ultime per i correlati diritti di utilizzazione dell’immagine, gli stessi, anche se non strettamente riconducibili all’attività artistica o professionale, sono comunque riferibili a quest’ultima essendo correlati alla fama del personaggio, e costituiscano pertanto redditi di lavoro autonomo in base all’art. 54, co. 1-quater, del Tuir.

Detta disposizione, ricomprende, infatti, fra i redditi di lavoro autonomo anche i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale.

Per quanto riguarda la rilevanza territoriale in Italia dei predetti compensi, viene nuovamente in considerazione l’art. 23, co. 1, lett. d), del Tuir, in base al quale si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia.

Nel caso di specie, posto che i compensi percepiti dai testimonials non residenti per le sessioni di photo shooting costituiscono redditi di lavoro autonomo, e che gli stessi sono riconducibili ad attività di lavoro autonomo svolta in Italia (luogo di svolgimento delle sessioni di photo shooting), che detti compensi siano territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell’art. 23, co. 1, lett. d), del Tuir.

Analogamente, anche i compensi corrisposti ai testimonials non residenti per i correlati diritti di utilizzazione dell’immagine, vista la loro qualificazione alla stregua di componenti positivi aggiuntivi del reddito di lavoro autonomo conseguito dal titolare nell’esercizio dell’attività professionale, devono ritenersi territorialmente rilevanti in Italia in base al cit. art. 23.

Anche in tal caso, ai fini territoriali deve aversi riguardo al luogo di svolgimento dell’attività artistica o professionale alla quale i proventi sono correlati e, cioè, l’Italia (luogo di svolgimento delle sessioni di photo shooting), a nulla rilevando il luogo in cui è esercitata l’attività di sfruttamento del diritto all’immagine.

Le società ed enti non residenti che erogano redditi soggetti a ritenuta in Italia, seppur ricomprese, sotto il profilo soggettivo, fra i soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta, ne sono, in linea di principio, oggettivamente escluse in ragione della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato.

Tale principio, implica che il soggetto non residente che eroga somme per le quali è previsto un prelievo alla fonte, in assenza di stabile organizzazione in Italia, non è obbligato ad assumere il ruolo di sostituto d’imposta.

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