Fornite precisazioni sulle pensioni erogate agli orfani nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria (Agenzia delle entrate – Risposta 07 ottobre 2021, n. 681). Le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata, limitatamente a quelle percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo, per l’importo eccedente euro 1.000 (art. 1, co. 249, L. n. 232/2016).
L’esenzione in oggetto è posta con riferimento ai relativi trattamenti corrisposti dalle forme pensionistiche obbligatorie di base inerenti ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati o ai lavoratori parasubordinati iscritti nel relativo regime INPS. È omesso il riferimento alle forme pensionistiche obbligatorie di base, gestite dall’INPS, relative ai lavoratori autonomi.
Le forme esclusive dell’AGO sono costituite dalle gestioni per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, oggi gestite dall’INPS dopo la soppressione degli enti di riferimento.
Le forme sostitutive dell’AGO erano gestioni di previdenza obbligatoria previste per particolari categorie di lavoratori dipendenti, oggi di competenza dell’INPS.
Al riguardo, nessuna disposizione fa riferimento alle pensioni erogate nei confronti degli orfani di liberi professionisti iscritti a Casse professionali.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, l’Agenzia ritiene che l’esclusione dalla tassazione fino ad euro 1.000,00 si renda applicabile solo alle pensioni di reversibilità erogate agli orfani di assicurati e pensionati delle gestioni espressamente previste dalla norma.