Il regime “Patent box” non perde efficacia se la firma elettronica sui documenti è apposta entro il termine di 90 giorni concesso per la presentazione della dichiarazione tardiva (Agenzia Entrate – risposta 02 febbraio 2021, n. 73).
La Legge di stabilità 2015 ha previsto un regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. “Patent Box”) per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
L’ambito oggettivo dell’agevolazione è stato chiarito dalla stessa Agenzia precisando che per software protetto da copyright si intendono i programmi per elaboratore in qualunque forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. La prova deve risultare da una dichiarazione sostitutiva da trasmettere all’Agenzia delle entrate, che attesti la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo e la sussistenza dei requisiti di tutela di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno.
Successivamente l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la firma elettronica con marca temporale su tale documentazione deve essere apposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta cui si riferisce l’autoliquidazione OD, o nel maggior termine di 90 giorni in caso di dichiarazione tardiva.
Pertanto, la marca temporale può essere apposta nei suddetti termini sulla dichiarazione sostitutiva predisposta che attesta anche la sussistenza dei requisiti di originalità e creatività necessari per poter identificare il bene immateriale come opera dell’ingegno, conservando la piena efficacia della documentazione, ai fini della disciplina Patent box.