Non è possibile mutare a marzo del 2021 il regime ordinario di tassazione adottato con comportamento concludente nel periodo d’imposta 2020 (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 31 maggio 2021, n. 378) Nella fattispecie esaminata il soggetto, nell’anno 2020, per la sua attività di collaborazione svolta nei confronti dell’istante, ha emesso n. 12 fatture, regolarmente saldate, con un importo mensile comprensivo di IVA e contributo alla cassa previdenziale, applicando il regime fiscale ordinario.
In data 3 marzo 2021, lo stesso ha comunicato via mail di aver «erroneamente ed involontariamente applicato il regime ordinario di tassazione in luogo di quello forfetario (art. 1, commi da 54 a 84, legge n. 190 del 2014) che costituiva il suo regime naturale per il 2020.
Il professionista ritiene «che tale errore materiale non possa integrare un comportamento concludente ai fini dell’esercizio dell’opzione (tacita) per il regime ordinario e che, pertanto, una tale opzione non è stata mai esercitata». Di conseguenza, quest’ultimo avrebbe intenzione di rettificare l’errore mediante emissione di note di credito per lo storno dell’IVA esposta nelle fatture emesse nel corso dell’anno 2020 e «contestuale emissione di una fattura a titolo di ulteriore corrispettivo di importo pari all’IVA stornata».
Con riferimento alla richiesta avanzata dal collaboratore, l’istante «ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente: 1. accettare le note di credito; 2. compensare le note di credito con la fattura a titolo di ulteriore corrispettivo di importo pari all’IVA stornata».
Per Fisco, invece, non si ravvisano le condizioni affinché il collaboratore dell’istante possa mutare a marzo del 2021 il regime ordinario di tassazione adottato con comportamento concludente nel periodo d’imposta 2020, e non può essere accolta la soluzione proposta di considerare corretta l’emissione delle note di variazione e di una fattura pari all’importo dell’IVA stornata.