Pronto il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, che recepisce le modifiche introdotte dal decreto legge n. 157/2021 (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 12 ottobre 2021, n. 312528). Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 sono state approvate le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Nello specifico, è disposto che per tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
In particolare, tale provvedimento ha approvato il modello da utilizzare per comunicare all’Agenzia delle Entrate le suddette opzioni, a decorrere dal 15 ottobre 2020.
Con il provvedimento del 12 ottobre 2020 sono state approvate le suddette specifiche tecniche e la nuova versione del modello di comunicazione e con il provvedimento del 21 luglio 2021 sono state approvate le nuove istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione delle opzioni e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello all’Agenzia delle Entrate, allo scopo di tener conto di nuove disposizioni, che hanno modificato gli interventi previsti dall’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
ai sensi dell’articolo 121, co. 1-ter, del 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, per tutte le spese relative agli interventi elencati nel comma 2 del medesimo articolo, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Tanto premesso, allo scopo di tener conto di quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, con il provvedimento n. 312528/2021 sono apportate le modifiche al provvedimento dell’8 agosto 2020 e sono approvati il nuovo modello di comunicazione delle opzioni, le relative istruzioni per la compilazione e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello all’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile.
La Comunicazione relativa agli interventi sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate:
a) dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
b) dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la Comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato. In tali casi, il soggetto che rilascia il visto, mediante apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, è tenuto a verificare e validare i dati relativi alle asseverazioni e attestazioni e al visto di conformità.
La comunicazione della cessione del credito nei casi di rate residue, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate”.