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Online le regole dei Cfp Start-up

10 Novembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Definite le regole per beneficiare dei fondi a sostegno dei contribuenti colpiti dall’emergenza Covid-19 che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 e la cui attività di impresa è iniziata nel 2019. Un mese per presentare la domanda: la finestra che si apre oggi, 9 novembre, si chiuderà infatti il 9 dicembre 2021. Il contributo spetta in particolare alle imprese che, pur non avendo registrato nel 2020 un calo del fatturato di almeno il 30% sul 2019, sono in possesso degli altri requisiti indicati all’art. 1, DL Sostegni (D.L. n. 41/2021), tra cui il limite dei ricavi non superiori a 10milioni di euro (Agenzia Entrate – provvedimento 08 novembre 2021, n. 305784).

L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1-ter, D.L. n.. 41/2021, conv., con modif., dalla L. n. 69/2021, contiene le seguenti informazioni:

– il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;

– il settore di attività in cui opera il richiedente;

– nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;

– nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessato;

– il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;

– la dichiarazione che il richiedente non è ente pubblico, intermediario finanziario e società di partecipazione;

– l’indicazione che i ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL Sostegni non sono superiori a 10 milioni di euro;

– l’indicazione che al richiedente non spetta il contributo previsto dall’art.1, DL Sostegni, in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’analogo ammontare dell’anno 2019;

– l’indicazione che il richiedente ha attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, e ha iniziato l’attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel corso del 2019;

– la scelta, irrevocabile, se utilizzare l’importo del contributo come credito d’imposta ovvero ottenere il versamento diretto della somma;

– l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;

– il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza;

– la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza.

L’istanza, inoltre, contiene le dichiarazioni in relazione all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza dal soggetto richiedente e, nel caso in cui il soggetto faccia parte di impresa unica, dagli altri soggetti facenti parte di tale impresa, nonché alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

In particolare, nel caso in cui si verifichi il superamento dei limiti previsti, nell’istanza è indicato l’importo del contributo rideterminato ai fini del rispetto di quanto stabilito dalla citata Comunicazione della Commissione europea.

Modalità e termini di trasmissione dell’istanza

L’istanza deve essere inviata in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il relativo modello approvato “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto Sostegni – Contributo start-up “.

L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 1.000 euro.

L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 9 novembre 2021 e non oltre il 9 dicembre 2021.

In tale periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.

È possibile, inoltre, presentare, sempre entro il 9 dicembre 2021, una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta, disponibile nella sezione della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”, che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Qualora l’Istanza è trasmessa da un intermediario, l’Agenzia delle entrate trasmette al richiedente una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa una istanza o una rinuncia ad una istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.

Successivamente all’accoglimento dell’Istanza, la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Calcolo ed erogazione dei contributi

Dopo la presentazione dell’istanza, scaduti i termini, l’Agenzia delle entrate effettua ulteriori controlli sulle informazioni contenute nelle istanze per le quali è stata messa a disposizione la ricevuta di presa in carico e, in caso di mancato superamento degli stessi, comunica lo scarto dell’istanza, evidenziando i motivi del rigetto.

L’Agenzia delle entrate determina l’importo complessivo dei contributi richiesti con le istanze che hanno superato i controlli e, tenuto conto dell’importo di finanziamento stabilito, definisce la percentuale di riparto, rapportando il limite di spesa predetto all’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze validamente presentate.

Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%. La percentuale di riparto è resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

L’erogazione dei contributi è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

L’Agenzia comunica l’avvenuto mandato di pagamento del contributo nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero al suo intermediario delegato.

Successivamente alla comunicazione dell’avvenuto mandato di pagamento viene messa a disposizione una seconda ricevuta al soggetto che ha trasmesso l’Istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.

Il contributo su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, come credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

Il predetto credito di imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo riportata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e Corrispettivi”.

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