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Omessa indicazione nei Modelli 770 dei risparmi d’imposta

1 Ottobre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il mancato riporto nel Modello 770 relativo al periodo d’imposta 2011 e successivi non fa venir meno il diritto ad utilizzare il “risparmio d’imposta” correttamente indicato, per ciascun fondo, nei righi RH1 e RH2, campo 20, del Modello Unico SC/2012, sempreché risulti anche dai rendiconti periodici. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 01 ottobre 2021, n. 648)

Le istruzioni alla compilazione dei modelli dichiarativi relativi al periodo d’imposta 2011, prevedevano l’indicazione del “risparmio d’imposta” rispettivamente nel quadro RH del Modello Unico/2012 e nel quadro SX del Modello 770/Ordinario 2012.
Più precisamente, le istruzioni per la compilazione al Modello 770 Ordinario/2012, prevedevano che “Il rigo SX44 va compilato dalle società di gestione del risparmio, dalle SICAV di diritto italiano e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni dei fondi lussemburghesi storici ai fini della indicazione dei dati riepilogativi delle compensazioni effettuate tra i risultati negativi di gestione accumulati dagli organismi di investimento alla data del 30 giugno 2011 e i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento assoggettati a ritenuta di cui all’art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73”.
É stato ribadito tale adempimento precisando, tra l’altro, che le predette compensazioni non devono essere evidenziate nel modello F24, ma nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari, ovvero nel Modello 770/Ordinario, senza limiti di importo.
Ciò precisato, si fa presente tuttavia che né la norma istitutiva del “risparmio d’imposta” (comma 71 dell’articolo 2 del decreto legge n. 225 del 2010), né le successive norme di modifica della medesima disposizione, ne hanno previsto il riporto nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari a pena di decadenza.
Resta ferma la necessità che tale “risparmio d’imposta”, debba essere iscritto nella voce dell’attivo, relativa agli altri crediti, dei rendiconti di gestione dei Fondi di ciascun periodo e risultare nel quadro RH del Modello Unico/2012.
D’altronde, il riporto del “risparmio di imposta” nel Modello 770 è funzionale a renderne possibile l’utilizzo in compensazione nei relativi periodi d’imposta, circostanza che nel caso prospettato non si è verificata.
Tanto premesso, nel caso di specie esaminato dall’Agenzia, si è dell’avviso che il mancato riporto nel Modello 770 relativo al periodo d’imposta 2011 e successivi non faccia venir meno il diritto ad utilizzare il “risparmio d’imposta” correttamente indicato, per ciascun fondo, nei righi RH1 e RH2, campo 20, del Modello Unico SC/2012, sempreché risulti anche dai rendiconti periodici.
Tuttavia, al fine di rappresentare correttamente il mancato utilizzo del ” risparmio d’imposta” con riferimento agli anni pregressi si è dell’avviso che il contribuente debba comunque presentare le dichiarazioni integrative al Modello 770 con riferimento alle annualità ancora integrabili.
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

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