Stipulato il 24/2/2021, tra CONFAGRICOLTURA, FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI, CIA della Puglia e CONFEDERDIA, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL Puglia, il Contratto per i quadri e gli impiegati Agricoli della Puglia
Il presente CIRL decorre dall’1/1/2018 e scadrà il 31/12/2021.
Retribuzione
Agli impiegati e ai quadri competerà un aumento del 2,8% a decorrere dall’1/1/2021, da applicarsi sul totale lordo mensile vigente dal 31/12/2017. Tali aumenti sono comprensivi della IVC.
Erogazione per obiettivi
Il premio per obiettivi in vigore con il presente CIRL sarà cosi corrisposto:
Categoria |
Importo |
---|---|
1 | 462,22 |
2 | 417,76 |
3 | 373,33 |
4 | 345,92 |
5 | 325,08 |
6 | 302,85 |
Tali importi verranno corrisposti nella misura unica a condizione che i risultati aziendali siano raggiunti.
Entro il 30/9/2021, qualora le aziende non avranno definito gli obiettivi da raggiungere è riconosciuto comunque ai dipendenti il 20% dei suddetti importi da corrispondersi entro la fine di ogni esercizio e comunque non oltre il 31 Dicembre.
I punti di valutazione per l’erogazione dei premi per obiettivi potranno riferirsi al:
– miglioramento qualitativo della produzione;
– capacita di adeguamento a differenti produzioni;
– andamento complessivo della produzione;
– commesse di lavoro;
– adeguamento delle strutture amministrative alle funzionalità dell’azienda;
Senza precludere ovviamente, propri e differenti obiettivi aziendali. Sulla scorta dei programmi stabiliti dall’azienda e partecipati a tutti i dipendenti, con il coinvolgimento delle rappresentanze degli impiegati saranno individuati i risultati da raggiungere.
Qualora l’azienda intenda dotarsi di sistemi volontari di certificazione (ad esempio ISO, UNI ecc.) ed individui tra il proprio personale dipendente il responsabile del processo di certificazione a tale dipendente verrà riconosciuto un rimborso pari a € 75,00 mensili per il periodo utile ad espletare tale compito.
Resta inteso che l’azienda è libera di individuare la figura del responsabile anche al di fuori del proprio personale dipendente.
Indennità di mancata mensa
Per i dipendenti che prestano attività lavorativa giornaliera con orario spezzato e che non godono di una pausa pranzo sufficiente in grado di raggiungere il proprio domicilio sarà riconosciuto per le giornate di effettiva presenza un buono pasto di € 7,00.
Compiti dell’Osservatorio Regionale
L’Osservatorio Regionale ha il compito di svolgere iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto su temi di comune interesse, quali:
– mercato del lavoro e individuazione di nuove figure professionali;
– i fabbisogni di formazione professionale;
– l’analisi di costo del lavoro, delle dinamiche retributive e contrattuali ed i loro andamenti;
– la tutela della salute, dell’ambiente di lavoro.
Orario di lavoro
L’orario di lavoro, di 39 ore settimanali, è distribuito su cinque giorni alla settimana, oppure su cinque giorni e mezzo, ma con l’adozione dell’orario unico giornaliero. E’ ammesso il recupero della giornata del sabato, eventualmente lavorato, nel caso di distribuzione dell’orario di lavoro in cinque giorni alla settimana, fermo restando la corresponsione della maggiorazione per lo straordinario. Eventuali proposte di diversa organizzazione e distribuzione degli orari di lavoro giornaliero e/o settimanali devono essere preventivamente discussi e concordati tra l’azienda e le rsa/rsu oppure, in assenza, con le OO.SS. firmatarie del presente Contratto Regionale.
Per esigenze produttive ed organizzative è possibile definire un periodo di flessibilità del regime degli orari di lavoro settimanali. Tale periodo è massimo di 3 mesi all’anno, consecutivi o frazionati, pari a massimo 44 ore settimanali nel limite di 85 ore annuali.
La maggiorazione per tali orari è del 20% con la possibilità di far confluire le ore lavorate ordinarie nella banca ore.
Tale disciplina avverrà previa intesa e accordo tra l’azienda e le rsa/rsu oppure, in assenza, con le OO.SS. Territoriali di categoria firmatarie il presente Contratto Regionale.
Ritenute per case ed annessi
Nel caso l’impiegato utilizzi l’abitazione messa a disposizione dall’azienda, sulla retribuzione mensile, verrà operata una ritenuta fissa di € 5,16.
Mezzo di trasporto
Il datore di lavoro è tenuto a fornire all’impiegato un efficiente mezzo di trasporto per il disimpegno delle mansioni affidategli.
Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro, ma dallo stesso impiegato, previa disponibilità da parte dello stesso, questi ha diritto ad un compenso a titolo di rimborso spese. A tal fine sarà corrisposto un rimborso chilometrico riferito al tipo di mezzo, utilizzato secondo quanto previsto dalle tabelle ACI. Tale compenso dovrà essere aggiornato in presenza di variazioni delle anzidette tariffe ACI.
Ai dipendenti che appartengono alla prima e seconda categoria specificate nell’art. 16 del CCNL Quadri e Impiegati Agricoli del 23/2/2017 che, per particolari esigenze aziendali debbano necessariamente utilizzare il proprio mezzo di trasporto per raggiungere l’azienda, sarà riconosciuto il rimborso, che sarà pari ad un quinto del prezzo della benzina per ogni km percorso e per una percorrenza non superiore alla distanza tra il centro amministrativo del Comune (sede della casa comunale) o del nucleo abitato della frazione comunale sul cui territorio si trova l’azienda ed il centro aziendale od il luogo abituale di lavoro. L’importo di detti rimborsi deve essere calcolato per un solo percorso di andata e ritorno, per ogni giornata di effettivo lavoro.
Trasferte
In caso di trasferta, all’impiegato, per ragioni inerenti il servizio, è riconosciuto il rimborso per le spese documentate. Lo stesso rimborso deve essere riconosciuto entro il mese in cui il viaggio, o il particolare servizio che le ha determinate, ha avuto luogo. Sul solo importo delle spese di vitto ed alloggio deve applicarsi una maggiorazione del 30%, a titolo di rimborso delle piccole spese non documentabili.
In caso di trasferta all’estero, è altresì dovuta una ulteriore indennità supplementare, ex art. 51 Tuir, di euro 50,00.
Part-time
Al dipendente assunto con più rapporti di lavoro con contratto a tempo parziale, cosi come previsto ai sensi dell’art 11 del CCNL 23/2/2017, in considerazione del disagio derivante dalle maggiori difficoltà organizzative che deve affrontare il dipendente, viene riconosciuta una specifica indennità oraria del 25% della retribuzione oraria spettante.
E’ data facoltà alla lavoratrice madre o, in alternativa, per i lavoratori padri con figli conviventi di età non superiore a tredici anni, di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da full- time in part-time, con facoltà di ripristinare, al termine del periodo richiesto, il rapporto a tempo pieno, attraverso accordi singoli e/o con il patrocinio e assistenza delle OO.SS. firmatarie del presente Contratto Regionale.
Permessi
In aggiunta a quanto previsto dall’art. 23 del CCNL del 23/2/2017, si riconosce all’impiegato, in caso di decesso di un parente entro il 1° grado, un permesso retribuito pari a 2 giorni.