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Novità e scadenze della CU 2021

27 Gennaio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 15 gennaio 2021, n.13088, ha approvato la Certificazione Unica 2021, relativa all’anno 2020, che tiene conto delle novità introdotte dal decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) e dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) per sostenere il lavoro durante l’emergenza Covid-19.

Nella Certificazione Unica 2021, da trasmettere entro il 16 marzo 2021, fanno ingresso il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati. Tra le novità anche la clausola di salvaguardia per l’attribuzione da parte del sostituto del bonus Irpef e del trattamento integrativo in presenza di ammortizzatori sociali e l’attribuzione del premio ai lavoratori dipendenti nel mese di marzo 2020.

All’appello ci sono anche le detrazioni per oneri parametrate al reddito e l’indicazione delle somme restituite al netto delle ritenute subite.

Clausola di salvaguardia

Il Decreto Rilancio ha previsto che al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19, per l’anno 2020 il bonus irpef e il trattamento integrativo spettano anche se l’imposta lorda sia di importo inferiore alla detrazione spettante, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute nel Decreto Cura Italia.

Il sostituto d’imposta, pertanto, riconosce il bonus irpef e il trattamento integrativo per il periodo nel quale il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali speciali concessi dal Decreto Cura Italia assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 .
In particolare il sostituto dovrà:
– barrare il punto 478, nel caso in cui siano state erogate somme a sostegno del reddito;
– compilare il punto 479, indicando il reddito da lavoro dipendente di cui all’art. 49 con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e all’art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del Tuir, effettivamente erogato;
– compilare il punto 480, indicando il reddito contrattuale che sarebbe stato erogato in assenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

Nell’ipotesi in cui vengano conguagliate più Certificazioni Uniche il sostituto che effettua le operazioni di conguaglio dovrà compilare i presenti punti considerando anche il minor reddito derivante dagli ammortizzatori sociali erogati dal precedente sostituto.

Trattamento integrativo

Il D.L. n. 3/2020 ha previsto all’art. 1 il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di un importo pari a 600 euro per l’anno 2020 se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro. Tale somma è riconosciuta in via automatica dai sostituti d’imposta qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli artt. 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917/1986 sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico. Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.
Riguardo ai dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi, per la compilazione del punto 400 è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:
1. se il sostituto d’imposta ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte;
2. se il sostituto d’imposta non ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte.

La sezione del trattamento integrativo, in riferimento al quadro “detrazioni e crediti” va compilata in caso di erogazione di redditi di cui agli arttt. 49 del Tuir, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) e 50 comma 1, lettere a), b), c), c-bis, d), h-bis e l) del Tuir.
Nel punto 401 va indicato l’importo del trattamento integrativo che il sostituto d’imposta ha erogato al lavoratore dipendente.
Nel punto 402 va indicato l’importo del trattamento integrativo che il sostituto d’imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.
Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d’imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati relativi al trattamento integrativo erogato da precedenti sostituti. In tal caso nei punti da 405 a 409 devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel punto 410 il codice fiscale del precedente sostituto d’imposta. Si precisa che i punti 408 e 409 devono essere compilati nell’ipotesi di operazione straordinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto e nell’ipotesi di operazione straordinaria con estinzione del precedente sostituto d’imposta e con prosecuzione dell’attività da parte del nuovo, nel caso in cui il primo sostituto abbia recuperato il trattamento integrativo. L’importo indicato nei punti 408 e 409 devono essere riportati rispettivamente anche nei precedenti punti 403 e 404.
All’articolo 1, co. 3 del citato decreto è previsto che qualora in sede di operazioni di conguaglio, il trattamento integrativo si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione di cui all’articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Nel caso in cui si debba procedere al recupero del trattamento integrativo precedentemente riconosciuto indicare nel punto 403 l’ammontare di detto trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio; nel caso in cui il recupero avvenga in forma rateizzata, riportare nel punto 404 l’ammontare da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio. In entrambi i casi l’importo da riportare al punto 401 deve intendersi nettizzato dell’importo recuperato.
Relativamente al credito bonus Irpef e al trattamento integrativo si precisa che le rispettive sezioni devono essere sempre compilate in presenza dei punti 1 e 2 a prescindere se gli stessi sono stati o meno riconosciuti dal sostituto.

Premio Covid-19 lavoratori dipendenti

L’art. 63 del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) ha riconosciuto ai lavoratori dipendenti un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
I beneficiari del premio sono i titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49, co. 1 del TUIR che nel mese di marzo 2020 hanno svolto la prestazione lavorativa nella propria sede di lavoro.
Sono ammessi sia lavoratori dipendenti del settore privato, sia lavoratori dipendenti delle amministrazioni dello Stato (comprese quelle con ordinamento autonomo).
Il riconoscimento del premio è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
– possedere un reddito da lavoro dipendente del 2019 non superiore a 40.000 euro;
– aver svolto nel mese di marzo 2020 la prestazione di lavoro nella propria sede di lavoro.

Ai fini della compilazione della Certificazione Unica 2020, per i dipendenti che hanno beneficiato del contributo, nel punto 476 della CU bisogna riportare il premio erogato ai lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nel mese di marzo 2020 come previsto dall’articolo 63 del D.L. n. 18/2020. Nel caso in cui si debba procedere al recupero del premio precedentemente riconosciuto l’importo da riportare al presente punto deve intendersi nettizzato dell’importo recuperato.

Retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto

Nel punto 474 va indicata la quota di erogazioni in natura e dei compensi in natura comunque erogati indipendentemente dal loro ammontare per i quali la norma ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore o uguale a euro 516,46. Si precisa che nel caso in cui venga effettuata un’erogazione in natura di cui all’art. 51, comma 3 del Tuir, in sostituzione del premio di risultato di importo superiore a 516,46, l’intero importo di detta erogazione deve essere riportato nel presente punto.
Nell’ipotesi in cui il valore dei beni (o dei voucher) superi il valore di cui all’art. 51, comma 3 del Tuir, l’intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.
Nel punto 475 riportare le somme di cui alla lettera d-bis del comma 1 dell’articolo 10 del Tuir, nel caso in cui vengano restituite al netto della ritenuta subita in anni precedenti. In questo caso, il comma 1 dell’art. 150. D.L. n. 34/2020 ha stabilito che dette somme non costituiscono oneri deducibili, mentre il successivo comma 2, dello stesso articolo ha previsto che “ai sostituti spetta un credito d’imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. Si precisa che il diritto del sostituto a fruire del credito d’imposta sorge al momento in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione. Pertanto, ai fini dell’utilizzo del credito di imposta sono irrilevanti le vicende e le modalità relative alla restituzione dell’indebito (ad esempio, corresponsione rateale).

Termini e modalità di presentazione

Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 16 marzo 2021 (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).
Il sostituto d’imposta che nell’anno 2021 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2021 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3). entro i seguenti termini:
– 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
– 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
– 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
– 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
– 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.

Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:
– direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
– tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, co. 3, D.P.R. n. 322/1998.

Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La

prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per

via telematica.

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