Il Comitato Amministratore di Cassa Mutua Nazionale, nella seduta del 20 dicembre 2021, ha deliberato – per l’anno 2022 – alcune modifiche migliorative del Nomenclatore delle Prestazioni a favore dei dipendenti del Credito Cooperativo. Il Comitato Amministratore, per fronteggiare la diffusione del virus Sars Covid 19 ha deliberato, nel 2020, una prestazione straordinaria “Covid” ed ha ritenuto che la “straordinarietà” di questa prestazione non possa essere prorogata ulteriormente e di conseguenza terminerà il suo ciclo il 31/12/2021. Come previsto dal nostro C.C.N.L. la Cassa Mutua garantisce la copertura, per i destinatari in servizio (e quelli in quiescenza post 2008, che mantengano la specifica copertura) una specifica copertura per gli stati di non autosufficienza.
Tutti coloro che hanno una certificazione di un tampone positivo al 31/12/2021, la prestazione continuerà ad essere erogata, anche se il periodo di quarantena si concluderà a gennaio 2022.
Seguono le singole modifiche che saranno operative dal primo gennaio 2022:
Spese per l’acquisto del vaccino antinfluenzale
La presente prestazione, che non ha più carattere di straordinarietà, è stabilmente inserita nel Nomenclatore, e viene erogata, per tutto il nucleo familiare, fino a concorrenza del massimale annuo a persona di € 25,00.
– raddoppio del massimale per tamponi Covid-19 da € 50,00 a € 100,00
– Aumento del massimale delle lenti: vengono rimborsate le spese sostenute per l’acquisto delle sole lenti da vista, fino alla concorrenza del massimale annuale di € 250,00 per beneficiario, con una franchigia del 30%.
Il massimale annuale è elevato ad € 350,00 per i beneficiari che presentino un difetto di rifrazione superiore alle 5 diottrie, per almeno un occhio.
– Aumento del massimale per apparecchio acustico: vengono rimborsate le spese per l’acquisto e l’eventuale riparazione di apparecchi acustici in caso di ipoacusia, fino a concorrenza del massimale annuale di € 2.500,00 per nucleo famigliare. L’incremento, pari al 25%, porta il rimborso da € 2.000,00 ad € 2.500,00.
– Uniformato il rimborso delle prestazioni rese dallo psicoterapeuta, sia medico che psicologo: vengono rimborsate le spese per psicoterapia e colloqui psicologici fino a concorrenza del massimale annuo per nucleo famigliare di € 600,00 con una franchigia del 20%
In presenza di una relazione clinica, dalla quale risulti che le terapie sono effettuate da vittime di bullismo o violenza di genere, il massimale annuale previsto è elevato a € 800,00 per nucleo famigliare.
– Inseminazione assistita/Fecondazione assistita: pur rimanendo inalterato il massimale di € 2.000,00 verranno rimborsate, al di fuori del presente massimale e sulla base del nomenclatore, tutte le visite propedeutiche all’inseminazione e fecondazione assistita, come visite ginecologiche, analisi, accertamenti diagnostici, controlli ed esami clinici, visita cardiologica, anestesiologica e gli accertamenti senologici.
L.T.C. LONG TERM CARE
La L.T.C. prevede:
– una rendita vitalizia di € 20.000,00 annui o servizi sempre con il medesimo massimale;
– un rimborso spese fino alla concorrenza di € 5.000,00 annui;
– e, per i casi di L.T.C. “temporanea”: il rimborso delle spese sostenute fino alla concorrenza di € 6.000,00. Tale importo ha carattere di una tantum.
Per volontà del Comitato Amministratore, la medesima prestazione, ma a condizioni differenti, viene garantita anche a tutto il nucleo familiare. I Beneficiari sono:
– tutti i soggetti del nucleo familiare iscritti a Cassa Mutua Nazionale.
La contribuzione anche per l’anno 2022, è rimasta inalterata.
A partire dal 1° gennaio 2022 l’Azienda e il Destinatario non potranno più chiedere il rimborso di eventuali ratei per i Destinatari che abbiano cessato l’attività lavorativa.
I familiari fiscalmente a carico, divenuti non a carico, non verseranno più il contributo in corso d’anno, ma dal 1° gennaio dell’anno successivo.