Si forniscono alcune precisazioni sulla non operatività dell’assicurazione in assenza di persone tutelate. In presenza di retribuzioni denunciate pari a zero o a importi fittizi di 1 euro e simili denunciati per un determinato rischio o per una determinata PAT, le sedi devono immediatamente cessare il rischio o la PAT, con conseguente eliminazione anche di eventuali quote esenti, in quanto trattasi di rapporto assicurativo inesistente.
Sui risarcimenti previsti a favore dei lavoratori dall’articolo 18 della legge 300/1970, in caso di licenziamento illegittimo, non sono dovuti i premi assicurativi, ma solo i contributi previdenziali e assistenziali di competenza dell’Inps.
Per quanto riguarda l’Inail, in assenza di attività lavorativa viene meno il presupposto dell’assicurazione e, dunque, viene meno anche l’obbligo di versare i premi. Il lavoratore estromesso e illegittimamente licenziato, infatti, non ha prestato alcuna attività lavorativa, pertanto non è stato esposto ad alcun rischio professionale, di conseguenza viene a mancare il presupposto di legge per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Sono invece dovuti i contributi Inps, in quanto in tal modo il lavoratore è tutelato ai fini della maturazione dei requisiti per la pensione.
I premi assicurativi ordinari non sono, inoltre, dovuti in caso di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per i lavoratori a cui è stata sospesa l’attività lavorativa; anche in questo caso, viene a mancare l’esposizione a rischio e quindi il presupposto dell’assicurazione.
Diversamente, sono dovuti, anche in presenza di CIGO e CIGS, i premi speciali unitari ex articolo 42 del DPR 1124/1965 per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto assicurati con la polizza speciale facchini, vetturini, barrocciai e ippotrasportatori e quelli per i pescatori autonomi associati alle cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne, in quanto i suddetti premi, rispettivamente trimestrali (facchini) e mensili (pescatori), sono dovuti in misura fissa, indipendentemente dal numero delle giornate di lavoro effettivamente prestate dal socio.