Una società che intende acquistare un macchinario innovativo da impiegare in parte in Italia e in parte all’estero per lo svolgimento di lavori propri o per servizi di noleggio, può fruire del credito d’imposta sui beni strumentali di cui all’art. 1, co. 1051-1063, L. n. 178/2020, qualora il poco utilizzo del bene all’estero non configuri una delocalizzazione (Agenzia Entrate – risposta 17 dicembre 2021, n. 829). La Legge di Bilancio 2020 ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l’introduzione di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.
La predetta disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2020, ha sostituito le previdenti disposizioni riguardanti il “super ammortamento” e l'”iper ammortamento”, che restano applicabili, a determinate condizioni, agli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2019.
In particolare, il co. 1051 dell’art. 1, L. n. 178/2020 prevede che tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 10% del costo determinato ai sensi dell’art. 110, co. 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986.
Riguardo al principio di territorialità, la Legge di Bilancio 2020 prevede che se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’investimento i beni sono venduti o sono destinati all’estero il bonus è ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione sarà riversato dal soggetto entro il termine del saldo dell’imposta sui redditi, senza applicazione di sanzioni e interessi (meccanismo di recapture).
Tale meccanismo, evidenzia l’Agenzia, è finalizzato a evitare la fruizione dell’agevolazione rispetto a un bene che non ha contribuito al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa italiana.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’espressione “destinazione a strutture produttive situate all’estero” è equivalente, come sinonimo, a quella di “delocalizzazione”.
La ratio della disciplina e del relativo meccanismo di recupero dell’agevolazione, infatti, nell’ipotesi di violazione del vincolo di territorialità, è di ostacolare comportamenti volti alla fruizione in Italia di un’agevolazione fiscale, senza che il bene stesso abbia contribuito al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa ubicata nel territorio nazionale, titolare del medesimo bene.
Ciò posto, nel caso di specie trattasi di un bene che per le sue caratteristiche funzionali è ordinariamente destinato ad essere utilizzato al di fuori della sede produttiva dell’impresa e quindi, al di fuori del territorio nazionale.
Pertanto, relativamente alle modalità di utilizzo all’estero, nel presupposto che il luogo presso cui di volta in volta è realizzato l’intervento non abbia le caratteristiche tali da rappresentare di per sé una struttura produttiva ubicata all’estero, l’utilizzo diretto del bene oggetto d’investimento con personale fornito dalla società presso cantieri esteri, con un impiego temporaneo dei mezzi e personale (quindi non destinati ad una struttura produttiva estera), anche al di fuori del territorio dello Stato, non configura un’ipotesi di delocalizzazione, a condizione che detto bene agevolabile appartenga alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e che sia utilizzato nell’attività ordinariamente svolta dalla stessa.